Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86
Testo unico del sistema turistico regionale. (75)
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016
Art. 106
Deroghe
1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano:
a) ai dipendenti di enti pubblici che svolgono le attività disciplinate dalla presente legge per l'espletamento di compiti istituzionali dell'ente e nell'ambito di iniziative da esso promosse e realizzate, muniti di documento di riconoscimento quali dipendenti;
b) alle attività didattiche svolte da esperti, anche con lezioni sui luoghi oggetto di studio, rivolte alle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, o svolte nell'ambito di corsi di formazione e iniziative a carattere seminariale, interattivo e laboratoriale finalizzate all’accrescimento culturale individuale e di gruppo;
c) a chi, su incarico del comune e munito della relativa attestazione, in ragione di conoscenze specialistiche di cui abbia notoriamente possesso, svolga, volontariamente e senza scopo di lucro, attività divulgativa del patrimonio di interesse turistico-culturale esistente nel territorio del medesimo comune.
2. I soggetti che operano in base alle deroghe di cui al comma 1 non possono fregiarsi della qualifica di guida turistica.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.