Art. 21
Disposizioni transitorie per la trasmissione dei rapporti di controllo e degli attestati di prestazione energetica (1)
1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 22, dalla data di entrata in vigore del presente articolo, e fino al 31 dicembre 2017, sono trasmessi:
a) alla struttura regionale competente, i rapporti di controllo svolti nella provincia di Grosseto e nelle province per le quali la Regione non è subentrata ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 5, della l.r. 22/2015, nelle quote di maggioranza delle rispettive società energetiche;
b) alle società affidatarie della funzione, i rapporti di controllo svolti nella Città metropolitana di Firenze e nelle province nelle quali la Regione è subentrata ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 5, della l.r. 22/2015, nelle quote di maggioranza delle rispettive società energetiche.
2. Nelle more del complessivo riordino delle società a cui la Regione è subentrata ai sensi dell'articolo 10 bis della l.r. 22/2015, mediante deliberazione della Giunta regionale, possono essere individuate società energetiche tenute a ricevere i rapporti di controllo, per ambiti territoriali diversi da quelli individuati ai sensi del comma 1.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.