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Legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85

Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell’energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005 , 87/2009 e 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 21 dicembre 2016





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione Sito esternodel capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59 ) e, in particolare, l'articolo 30;


Vista la Sito esternolegge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, per il quale le regioni determinano con proprie leggi l'attribuzione dei compiti e delle funzioni amministrativi non riservate allo Stato, ferme le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al Sito esternodecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE al rendimento energetico nell'edilizia) e, in particolare, l'articolo 9, comma 5 quinquies, secondo cui compete alla Regione istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici;


Visto il regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), Sito esternodel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 ) e, in particolare, l'articolo 10 che specifica le competenze delle regioni e province autonome;


Visto il regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'Sito esternoarticolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 ) e, in particolare, l'articolo 4, secondo il quale le regioni possono:


- adottare un sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati a svolgere le attività di certificazione energetica degli edifici;


- promuovere iniziative di informazione e orientamento dei soggetti certificatori e degli utenti finali;


- promuovere attività di formazione e aggiornamento dei soggetti certificatori;


- predisporre un sistema di accertamento della correttezza e qualità dei servizi di certificazione direttamente o attraverso enti pubblici ovvero organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e indipendenza, e assicurare che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti interessati al servizio;


- promuovere la conclusione di accordi volontari ovvero di altri strumenti al fine di assicurare agli utenti prezzi equi di accesso a qualificati servizi di certificazione energetica degli edifici.


Vista la Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);


Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione 26 giugno 2015 (Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse S.p.A” nella società “Agenzia regionale recupero risorse S.p.A” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 );


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”);


Vista la legge regionale 28 giugno 2016, n. 41 (Proroga del subentro della Regione nelle funzioni di controllo degli impianti termici delle province e della Città metropolitana. Modifiche alla legge regionale 22/2015 );


Visto il parere istituzionale favorevole della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 1° dicembre 2016;


Considerato quanto segue:


1. La l.r. 22/2015 , in attuazione Sito esternodella l. 56/2014 , ha provveduto al riordino delle funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze, prevedendo il subentro della Regione in tali funzioni a far data dal 1° gennaio 2016;


2. Per quanto concerne la funzione di controllo degli impianti termici, la l.r. 22/2015 ha previsto il subentro della Regione dal 1° gennaio 2016 limitatamente alla provincia di Grosseto;


3. Per quanto concerne la stessa materia, l'articolo 10 bis della l.r. 22/2015 ha disciplinato il subentro della Regione nelle quote delle società aventi il requisito dell'esclusività dell'oggetto sociale relativamente all'esercizio della funzione e le maggioranze richiesti dall'articolo 10, comma 14, della medesima l.r. 22/2015 ;


4. La l.r. 41/2016 ha inoltre previsto che il subentro della Regione nelle funzioni relative al controllo degli impianti termici decorra dal 1° gennaio 2017, ferma restando la possibilità di un subentro anticipato nelle funzioni svolte dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze, qualora per le società dalle stesse partecipate siano riscontrati i requisiti previsti dalla l.r. 22/2015 , ed, in particolare, quelli di cui all'articolo 10 bis della l.r. 22/2015 ;


5. È necessario procedere ad integrare e modificare la l.r. 39/2005 , la l.r. 87/2009 e la l.r. 22/2015 , ciascuna per quanto esplicitato nei punti 6, 7 e 8;


Con riferimento alle norme di cui al capo I (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 ):


6. In attuazione dei principi di adeguatezza e di semplificazione delle procedure amministrative, è necessario che la Regione proceda al riordino della disciplina relativa all'espletamento delle funzioni in materia di controllo degli impianti termici, svolgendo in modo uniforme l'attività su tutto il territorio toscano e riconducendo la stessa a livello regionale a far data dal 1° gennaio 2017, anche in considerazione del medesimo obiettivo fissato nel documento di economia e finanza regionale (DEFR) per il 2016, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2015, n. 89;


7. È necessario superare il modello esistente che prevede lo svolgimento del servizio di controllo degli impianti termici da parte della Regione e dei comuni con popolazione superiore ai quarantamila abitanti, allo scopo di evitare diseconomie di scala nella gestione delle funzioni, nonché per attuare le già evidenziate esigenze di semplificazione;


8. È inoltre necessario procedere, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 ter, dall'articolo 4, comma 1 bis, e dall'Sito esternoarticolo 9 del d.lgs.192/2005 , alla creazione di un sistema regionale di certificazione energetica degli edifici, che renda conoscibile l'elenco degli esperti e degli organismi che svolgono le relative attività, implementando il sistema informativo per la registrazione obbligatoria degli attestati di prestazione energetica emessi con un sistema di verifica della conformità degli attestati medesimi;


9. È necessario attuare le finalità di cui ai punti 7 e 8 in modo coordinato, anche mediante la creazione di programmi informatici per la gestione dei rapporti di controllo degli impianti termici e degli attestati di prestazione energetica al fine di provvedere:


a) allo sviluppo del sistema informativo di cui all'articolo 23 ter della l.r. 39/2005 ;


b) alla gestione delle procedure di accreditamento dei soggetti certificatori;


c) al monitoraggio delle procedure di registrazione obbligatoria degli attestati di prestazione energetica (APE) emessi dai soggetti certificatori e dei rapporti di controllo emessi dai manutentori nel sistema informativo;


d) alla elaborazione dei relativi dati, ai fini del costante aggiornamento del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica degli edifici.


Con riferimento alle norme di cui al capo II (Modifiche alla l.r. 29 dicembre 2009, n. 87 ):


10. Occorre attuare un processo di razionalizzazione delle società partecipate, in ottemperanza a quanto previsto dal Sito esternodecreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), facendo confluire in un’unica società le attività di controllo degli impianti termici e le attività relative alla certificazione energetica degli edifici;


11. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai punti 7, 8 e 9, a seguito del riordino delle partecipazioni societarie, e comunque a far data dal 1° gennaio 2018, è opportuno che la Regione si avvalga della Agenzia regionale recupero risorse (ARRR) S.p.A., società in house interamente partecipata, disciplinata dalla l.r. 87/2009 , che già svolge servizi strumentali alle attività della Regione in materia di rifiuti e di bonifiche;


12. Ai fini indicati nel punto 11, è necessario modificare l'oggetto sociale della società ARRR, per consentire alla stessa di svolgere le funzioni afferenti all'uso razionale dell'energia, compreso lo sviluppo delle fonti rinnovabili, ed, in particolare, il controllo degli impianti termici e l’efficienza energetica degli edifici;


13. È necessario adeguare la l.r. 87/2009 , in attuazione della l.r. 22/2015 , eliminando il riferimento alla possibile partecipazione delle amministrazioni provinciali alla compagine societaria, ormai priva di presupposto normativo e funzionale.


Con riferimento alle norme di cui al capo III (Differimento del termine per il riordino delle società energetiche delle province. Modifiche alla l.r. 3 marzo 2015, n. 22 ):


14. È opportuno differire al 31 dicembre 2016 il termine previsto dall'articolo 10 bis, comma 5, della l.r. 22/2015 , termine entro il quale la Giunta regionale individua le società e gli enti partecipati per i quali abbia riscontrato i requisiti di cui all'articolo 10, comma 4, della medesima legge regionale.


Con riferimento alle norme di cui al capo IV (Disposizioni finanziarie, transitorie e finali):


15. È necessario dettare una specifica disciplina transitoria per regolare l'esercizio delle funzioni di cui ai punti 7, 8 e 9, da parte della Regione, a far data dal 1° gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2017;


16. È necessario prevedere che, nelle more della costituzione di un'unica società ai sensi del punto 10, la Regione assicuri il coordinamento delle attività delle società energetiche oggetto di riordino, anche avvalendosi di ARRR S.p.A..


17. È necessario rafforzare l'attività di verifica e controllo degli impianti termici, sia a tutela della sicurezza dei cittadini rispetto al verificarsi di possibili incidenti, sia come strumento fondamentale per combattere l'inquinamento atmosferico, preso atto che il settore del riscaldamento, a livello del territorio regionale toscano, ha un’incidenza del 70 per cento rispetto al totale delle emissioni di PM 10;


18. L'attività di verifica e controllo degli impianti termici incide in maniera diretta sulle emissioni inquinanti di cui al punto 17 ed appare, allo stato attuale, disomogenea sul territorio regionale;


19. Ai fini di cui al punto 17, in sede di prima applicazione e per le annualità 2017 e 2018, è opportuno stabilire un tetto massimo al contributo dovuto per i controlli di efficienza energetica di cui all'articolo 9, comma 4, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2015, n. 25/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 “Disposizioni in materia di energia”. Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici), nel caso di impianti termici con generatori di calore a fiamma, alimentati a gas, metano o gpl, di potenza tra 10 e 100 kilowatt;


20. Considerata la necessità di assicurare l’esercizio delle funzioni di cui ai punti 6 e 7 a far data dal 1° gennaio 2017, occorre prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 17 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.