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Legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85

Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell’energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005 , 87/2009 e 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 21 dicembre 2016

CAPO II
Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse S.p.A” nella società “Agenzia regionale recupero risorse S.p.A” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 )
Art. 13
Oggetto della legge. Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 87/2009
Art. 1 - Oggetto della legge
1. La presente legge disciplina la riorganizzazione della società “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.” per lo svolgimento dei servizi di interesse generale e dei servizi strumentali alle attività istituzionali della Regione e degli enti pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, in materia di rifiuti e bonifica dei siti inquinati nonché di energia ed, in particolare, di controllo degli impianti termici e di certificazione energetica degli edific
i.”.
Art. 14
Disposizioni sulla partecipazione alla società. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 87/2009
1. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 87/2009 è sostituito dal seguente:
2. Oltre alla Regione, alla società possono partecipare le autorità per il servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'
articolo 31 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69
(Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla
legge regionale n. 25/1998
, alla
legge regionale n. 61/2007
, alla
legge regionale n. 20/2006
, alla
legge regionale n. 30/2005
, alla
legge regionale n. 91/1998
, alla
legge regionale n. 35/2011
e alla
legge regionale n. 14/2007
).
”.
3. Il comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 87/2009 è sostituito dal seguente:
5. Le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani possono sottoscrivere nuove azioni o acquistare le azioni esistenti per una quota non superiore al 3 per cento rispettivamente, del capitale sociale di nuova sottoscrizione o del capitale sociale offerto in vendita.
”.
Art. 15
Implementazione dell’oggetto sociale. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 87/2009
1. L'articolo 5 della l.r. 87/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 5 - Oggetto sociale
1. La società opera esclusivamente a supporto dei soci nel rispetto dei requisiti della normativa vigente in materia di società aventi caratteristiche in house, ed ha il seguente oggetto sociale:
a) assistenza e supporto tecnico nella elaborazione delle politiche in materia di gestione dei rifiuti nonché di bonifica dei siti inquinati ed in particolare:
1) definizione dei quadri conoscitivi a supporto delle pianificazioni;
2) elaborazione di progetti in materia di smaltimento, riduzione, riutilizzo, recupero e riciclo dei rifiuti, anche attraverso lo studio e l’utilizzo di nuove tecnologie;
3) attività di verifica e valutazione dell’efficacia dei risultati raggiunti dalla pianificazione e da interventi finalizzati allo sviluppo ottimale della gestione dei rifiuti e della bonifica dei siti inquinati;
b) assistenza e supporto tecnico nella elaborazione delle politiche in materia di energia ed in particolare:
1) definizione di quadri conoscitivi a supporto della programmazione energetica regionale e locale;
2) elaborazione di piani di azione per l’efficientamento energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili;
3) attività di raccordo tra le politiche regionali in materia di energia e la programmazione locale, in particolare i piani di azione per l’energia sostenibile;
4) attività di verifica e valutazione dell'efficacia dei risultati raggiunti in relazione alla programmazione di cui al punto 1, e ai singoli piani di azione di cui al punto 2;
c) supporto tecnico alle attività di concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni e contributi regionali, nazionali o comunitari in materia di gestione rifiuti, bonifica dei siti inquinati ed energia, e relative attività di monitoraggio e valutazione;
d) attività di accertamento propedeutica alla certificazione del conseguimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata e di accertamento dell'efficacia dei sistemi di raccolta differenziata previsti dalla normativa statale e regionale in materia di gestione dei rifiuti;
e) attività di osservatorio concernente il monitoraggio e la valutazione della produzione dei rifiuti e dell'andamento delle raccolte differenziate, nonché il monitoraggio, l'analisi
e la comparazione delle tariffe applicate dai gestori;
f) raccolta, elaborazione e divulgazione di dati ed informazioni a favore degli operatori dei settori in cui opera la società attraverso lo “Sportello Informambiente”;
g) attività di raccolta, selezione e valutazione di progetti sperimentali di innovazione e ricerca in materia di rifiuti ed energia;
h) attività di assistenza tecnica alla elaborazione e attuazione di intese e accordi finalizzati alla prevenzione, riduzione, nonché al recupero e riciclo dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
i) assistenza tecnica all'elaborazione di specifici progetti finalizzati alla messa in sicurezza d'emergenza e bonifica dei siti inquinati;
l) assistenza e supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali relative alla bonifica dei siti inquinati di cui all' articolo 36 bis, commi 2 e 3,
Sito esternodel decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83
(Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 7 agosto 2012, n. 134
, nonché assistenza e supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali relative alle competenze di cui all'
articolo 5, comma 1, lettera c), della l.r. 25/1998
;
m) sviluppo e gestione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica in attuazione di quanto previsto dall'
articolo 23 ter della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39
(Disposizioni in materia di energia);
n) gestione del sistema di riconoscimento dei soggetti certificatori e dei soggetti ispettori e tenuta dei relativi elenchi, in attuazione di quanto previsto dall'
articolo 22 bis della l.r. 39/2005
;
o) attività di controllo degli attestati di prestazione energetica, in attuazione di quanto disposto dall'
articolo 3, comma 1, lettera h ter della l.r. 39/2005
, anche tramite ispezioni alle opere e agli edifici;
p) attività di accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica degli impianti termici e di ispezione, anche a campione, degli stessi impianti, in attuazione dell’
articolo 3, comma 1, lettera h bis della l.r. 39/2005
;
q) attività di promozione di campagne di informazione e di sensibilizzazione per il risparmio energetico, ivi compresa la predisposizione di percorsi formativi per la cittadinanza e per le scuole sui temi dell'efficienza energetica e dello sviluppo delle fonti rinnovabili;
r) supporto alla Regione nella promozione e nella realizzazione di piani, progetti complessi, studi, analisi e ricerche finalizzate all’efficientamento energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili per il patrimonio edilizio pubblico e privato ed, in particolare, per il patrimonio regionale e del sistema sanitario regionale;
s) promozione dell’incontro fra organismi attivi nel settore energetico e privati, favorendo il monitoraggio dei sistemi energetici, la loro ottimizzazione anche tramite l'utilizzo delle fonti rinnovabili, per le imprese e i cittadini;
t) promozione di buone pratiche e protocolli di efficienza energetica e diffusione dell’edilizia sostenibile ad alto risparmio energetico;
u) sostegno alle politiche regionali in materia di sviluppo sostenibile anche tramite analisi e caratterizzazione delle realtà produttive del territorio;
v) partecipazione a programmi comunitari a gestione diretta, o in collaborazione con la regione in materia di rifiuti, bonifica dei siti inquinati ed energia;
z) realizzazione e gestione di applicativi software e banche dati connesse alle attività oggetto della società.
2. La società può attivare, ai sensi della normativa vigente, iniziative di formazione, di qualificazione e di aggiornamento professionale, su materie inerenti al proprio oggetto sociale, rivolte ai soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di certificazione energetica degli edifici.
3. La società può inoltre svolgere ogni attività ritenuta necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale.
”.
Art. 16
Organi amministrativi. Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 87/2009
1. L'articolo 10 della l.r. 87/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 10 - Organi amministrativi
1. L'organo amministrativo della società:
a) è stabilito dall'assemblea dei soci in attuazione di quanto previsto all'
Sito esternoarticolo 11 del d.lgs. 175/2016
;
b) è nominato nel rispetto della
legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5
(Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della regione)
.”.
Art. 17
Autorizzazione all’assunzione di personale. Abrogazione dell’articolo 11 bis della l.r. 87/2009
Art. 18
Abrogazione di norme transitorie. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 87/2009
1. I commi 3, 4, 6 e 7, dell'articolo 12 della l.r. 87/2009 sono abrogati.
Art. 19
Norma finanziaria. Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 87/2009
1. L'articolo 13 della l.r. 87/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 13 - Norma finanziaria
1. Le risorse finanziarie per la realizzazione del piano delle attività di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, sono determinate con legge di bilancio.
”.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 17 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.