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Legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85

Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell’energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005 , 87/2009 e 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 21 dicembre 2016

CAPO I
Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)
Art. 1
Competenza esclusiva regionale in tema di contenimento dei consumi di energia. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 39/2005
1. La lettera h bis) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), è sostituita dalla seguente:
h bis) effettua i controlli necessari all'osservanza degli obblighi, relativi al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e, in caso di rilevata inosservanza, applica le relative sanzioni, secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 23 sexies, comma 1, lettera e);
”.
h ter) esercita l'attività di vigilanza sugli attestati di prestazione energetica rilasciati dai soggetti competenti e, in caso di rilevate irregolarità, applica le relative sanzioni;
h quater) organizza le attività finalizzate alla certificazione energetica degli edifici, comprendenti il riconoscimento dei soggetti certificatori, l’archiviazione, la tenuta e il controllo degli attestati di prestazione energetica;
h quinquies) applica le sanzioni di cui all'articolo 23 quinquies, comma 1;
”.
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 39/2005 è aggiunto il seguente:
1. bis. A decorrere dalla data indicata all’
articolo 26, comma 4, della legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85
(Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell’energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/2009 e 22/2015), la Regione si avvale dell’Agenzia regionale recupero risorse (ARRR) S.p.A., per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere h) e h) quater, nonché delle funzioni di controllo, vigilanza e di accertamento di cui al comma 1, lettere h bis) e h ter).
”.
Art. 2
Ridefinizione delle funzioni dei comuni. Modifiche all'articolo 3 ter della l.r. 39/2005
2. Nell’alinea del comma 2 dell'articolo 3 ter della l.r. 39/2005 le parole: “
Oltre alle funzioni di cui al comma 1, i comuni
” sono sostituite dalle seguenti: “
I comuni
”.
e) esercitano le funzioni connesse alle verifiche e ai controlli relativi agli obblighi di cui all'articolo 23, con riferimento alle relazioni tecniche di rendimento energetico;
”.
4. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 ter è inserita la seguente :
e bis) esercitano le funzioni connesse alle verifiche e ai controlli relativi agli obblighi di cui all'articolo 23 bis, commi 3 e 4, con riferimento agli attestati di prestazione energetica;
”.
5. Le lettere f) e g) del comma 2 dell' articolo 3 ter della l.r. 39/2005 sono abrogate.
Art. 3
Istituzione del sistema di riconoscimento dei soggetti certificatori e degli ispettori degli impianti termici. Inserimento dell'articolo 22 bis nella l.r. 39/2005
1. Dopo l'articolo 22 della l.r. 39/2005 è inserito il seguente:
Art. 22 bis - Sistema di riconoscimento dei soggetti certificatori e degli ispettori degli impianti termici
1. La Regione istituisce un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti a cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione
energetica degli edifici, tenuto conto dei requisiti previsti dalla normativa statale e comunitaria in materia di libera circolazione dei servizi, di seguito indicato come “sistema di riconoscimento”.
2. Il sistema di riconoscimento, gestito nell’ambito del sistema informativo regionale sull'efficienza
energetica di cui all’articolo 23 ter, è costituito da appositi elenchi, contenenti i nominativi degli organismi e dei soggetti che, in base alla normativa statale e comunitaria di riferimento, svolgono le attività di cui al comma 1.
3. La Regione promuove programmi per la qualificazione, formazione e aggiornamento professionale degli organismi e dei soggetti di cui al comma 1.
4. Gli organismi e i soggetti di cui al comma 1, accedono al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica, secondo le modalità indicate nell'articolo 23 quater.
”.
Art. 4
Disposizioni sul rendimento energetico degli edifici. Sostituzione dell'articolo 23 della l.r. 39/2005
1. L' articolo 23 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 23 - Rendimento energetico degli edifici. Relazione tecnica di rendimento energetico
1. Gli interventi di cui all'
Sito esternoarticolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
(Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), sono progettati e realizzati in modo da contenere le necessità di consumo di energia, tenuto conto del progresso della tecnica e del contenimento dei costi, nel rispetto dei requisiti minimi, fissati in applicazione del medesimo decreto, sulla prestazione energetica nell'edilizia.
2. Nei casi di cui all'
Sito esternoarticolo 8 del d.lgs. 192/2005
, è trasmessa al comune la relazione tecnica di progetto, attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici.
3. Con il regolamento di cui all'articolo 23 sexies, nel rispetto dei principi dettati dal
Sito esternod.lgs.192/2005
, possono essere individuati i casi a cui applicare requisiti alternativi a quelli di cui al comma 1, tenuto conto della onerosità o difficoltà nel rispetto di tali requisiti.
4. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente è specificata la tipologia di dati da inserire nella relazione di cui al comma 2, nonché la modalità di trasmissione telematica della stessa.
”.
Art. 5
Disposizioni in materia di attestato di prestazione energetica. Sostituzione dell'articolo 23 bis della l.r. 39/2005
1. L'articolo 23 bis della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 23 bis - Attestato di prestazione energetica
1. Gli edifici e le unità immobiliari sono soggetti agli obblighi di attestazione della prestazione energetica prescritti dall'
Sito esternoarticolo 6 del d.lgs.192/2005
, in applicazione della direttiva 2010/31/UE.
2. L'attestato di prestazione energetica è trasmesso attraverso il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'articolo 23 ter.
3. L'attestato di prestazione energetica tiene luogo dell'attestato di qualificazione energetica di cui all'
Sito esternoarticolo 8 del d.lgs. 192/2005
, nei casi in cui tali attestati debbano essere trasmessi entrambi.
4. Nel caso di interventi edilizi per i quali sussiste l'obbligo di trasmissione della certificazione di cui all'
articolo 149 della l.r. 65/2014
, nell'ambito di tale certificazione è fatta menzione dell'attestato di cui al comma 2.
”.
Art. 6
Sistema informativo regionale sull'efficienza energetica. Sostituzione dell'articolo 23 ter della l.r. 39/2005
1. L'articolo 23 ter della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 23 ter - Sistema informativo regionale sull'efficienza energetica
1. Nel rispetto degli standard tecnici di trasmissione dell’Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), la Regione istituisce il sistema informativo regionale sull'efficienza e sulla certificazione energetica degli edifici e dei relativi impianti, di seguito indicato come “sistema informativo regionale sull'efficienza energetica”, nell'ambito del sistema informativo regionale di cui all’
articolo 15 della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54
(Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza), tenuto conto dei contenuti del sistema informativo geografico regionale di cui all'
articolo 55 della l.r. 65/2014
.
2. Il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica comprende l'archivio informatico degli attestati di prestazione energetica, gli elenchi di cui all’articolo 22 bis, comma 2, nonché il catasto degli impianti di climatizzazione ed è accessibile da tutti i comuni della Regione al fine di assicurare la gestione e l'interazione dei dati tra comuni e Regione.
3. Avvalendosi di idonei supporti informatici e secondo le modalità e i tempi indicati dal regolamento di cui all'articolo 23 sexies, i distributori di combustibile e di energia elettrica per gli impianti termici degli edifici comunicano con cadenza annuale alla Regione le informazioni relative all'ubicazione e alla titolarità di tutti gli impianti riforniti in un arco annuale di riferimento nonché i relativi dati di consumo.
4. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente sono disciplinate le modalità di organizzazione, di gestione e di implementazione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica nel rispetto degli standard di cui alla
legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1
(Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana").
”.
Art. 7
Accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica. Sostituzione dell'articolo 23 quater della l.r. 39/2005
1. L'articolo 23 quater della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 23 quater - Accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica
1. Con le modalità e gli strumenti previsti dalle disposizioni regionali in materia di amministrazione elettronica e semplificazione, la Regione assicura l'accesso:
a) ai proprietari degli immobili i cui dati di efficienza energetica siano stati trasmessi al sistema informativo;
b) ai soggetti certificatori di cui all'articolo 22 bis;
c) ai manutentori degli impianti termici;
d) agli organismi ispettori di cui all'articolo 22 bis;
e) ai notai per l'esercizio delle loro funzioni relative al trasferimento della proprietà di immobili;
f) ai comuni e alle unioni dei comuni.
2. L'accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica è assicurato attraverso l'infrastruttura di rete regionale di identificazione ed accesso prevista dalla
l.r. 1/2004
.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica ai sensi del comma 2.
”.
Art. 8
Sanzioni e controlli sul rendimento energetico degli edifici. Sostituzione dell'articolo 23 quinquies della l.r. 39/2005
1. L'articolo 23 quinquies della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 23 quinquies - Sanzioni e controlli sul rendimento energetico degli edifici
1. L'inosservanza dell'obbligo di invio da parte dei distributori di combustibile e di energia elettrica
dei dati ai sensi dell'articolo 23 ter, comma 3, secondo le modalità prescritte dal regolamento di cui all'articolo 23 sexies, lettera f), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.
2. Ferme restando le sanzioni previste dall'
Sito esternoarticolo 15 del d.lgs. 192/2005
in materia di controllo sugli impianti termici, l'inosservanza dell'obbligo di invio al sistema informativo regionale del rapporto di controllo dell'impianto termico, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 60,00 a euro 360,00.
3. Nel caso di omesso pagamento della sanzione di cui al comma 2, nei termini dati e fino alla relativa regolarizzazione, il manutentore è sospeso dall'accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'articolo 23 ter.
4. In materia di attestato di prestazione energetica e relazione tecnica di rendimento energetico si applicano le sanzioni previste dall'
Sito esternoarticolo 15 del d.lgs. 192/2005
e dall'
Sito esternoarticolo 34 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
(Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia).
”.
Art. 9
Regolamento regionale. Sostituzione dell'articolo 23 sexies della l.r. 39/2005
1. L'articolo 23 sexies della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 23 sexies - Regolamento regionale
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale approva, nel rispetto dei principi dettati dal
Sito esternod.lgs. 192/2005
e dai relativi decreti attuativi, uno o più regolamenti di attuazione che disciplinano in particolare:
a) i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e le prescrizioni specifiche da rispettare per il contenimento dei consumi energetici anche attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili, alternativi a quelli previsti dalla normativa statale, in relazione a specifiche situazioni di impossibilità tecnica o di elevata onerosità;
b) le modalità di attestazione della prestazione energetica degli edifici nel rispetto degli elementi essenziali e delle disposizioni minime comuni dettati dal decreto ministeriale di cui all'
Sito esternoarticolo 6, comma 12, del d.lgs. 192/2005
;
c) le modalità di conduzione, di manutenzione, di controllo e di ispezione degli impianti termici, in applicazione degli articoli 7 e 9
Sito esternodel d.lgs. 192/2005
;
d) i termini e le modalità per la trasmissione dei rapporti di controllo degli impianti termici degli edifici;
e) il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere h bis) e h ter), nel rispetto di quanto previsto
l.r. 81/2000
;
f) le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati di cui all'articolo 23 ter, comma 3, da parte dei distributori di combustibile e di energia elettrica.
”.
Art. 10
Contributi ed oneri per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici e per le attività di tenuta, monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica degli edifici. Modifiche all'articolo 23 septies della l.r. 39/2005
1. La rubrica dell'articolo 23 septies della l.r. 39/2005 è sostituita dalla seguente: “
Contributi ed oneri per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici e per le attività di tenuta, monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica degli edifici
”.
2. Al comma 1 dell'articolo 23 septies della l.r. 39/2005 , le parole: “
di competenza regionale
” sono soppresse.
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 23 septies della l.r. 39/2005 è aggiunto il seguente:
1 bis. In attuazione di quanto previsto dall'
Sito esternoarticolo 9 del d.lgs. 192/2005
e dall'articolo 4 del
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'
Sito esternoarticolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 19
), con deliberazione della Giunta regionale, è determinato l'ammontare del contributo dovuto dai soggetti tenuti alla trasmissione dell'attestato di prestazione energetica, a copertura delle attività di monitoraggio e controllo dell'attestato stesso.
”.
1 ter. Con la deliberazione di cui al comma 1 bis sono altresì determinati gli oneri dovuti dagli organismi e dai soggetti di cui all'articolo 23 quater, comma 1, lettere b), c), d), ed e), a copertura dei costi di realizzazione, manutenzione, implementazione e gestione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica
.”.
1 quater. I contributi dovuti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, sono introitati dalla Regione con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale di cui allo stesso comma 1.
”.
1 quinquies. Il contributo di cui al comma 1 bis e gli oneri di cui al comma 1 ter, sono corrisposti alla società ARRR S.p.A. con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale di cui ai commi 1 bis e 1 ter
.”.
Art. 11
Verifica della regolarità degli attestati di prestazione energetica. Inserimento dell'articolo 23 octies nella l.r. 39/2005
1. Dopo l'articolo 23 septies della l.r. 39/2005 è inserito il seguente:
Art. 23 octies - Verifica della regolarità degli attestati di prestazione energetica
1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, con deliberazione della Giunta regionale, sono individuate le modalità di svolgimento delle verifiche sulla regolarità degli attestati di prestazione energetica, in conformità con quanto disposto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione 26 giugno 2015 (Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).
”.
Art. 12
Disposizioni finanziarie. Modifiche all'articolo 40 della l.r. 39/2005
2 quinquies. Le entrate derivanti dai contributi di cui all’articolo 23 septies, comma 1, sono stimate in euro 9.000.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Tipologia
100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”, Titolo 3 “Entrate Extratributarie” del bilancio di previsione 2016-2018.
”.
3. Dopo il comma 2 quinquies dell'articolo 40 della l.r. 39/2005 è aggiunto il seguente:
2 sexies. Gli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni di controllo degli impianti termici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h bis), sono stimati in euro 9.000.000,00 e sono imputati alla Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 01 “Fonti energetiche”, Titolo 1 “Spese correnti.
”.
4. Dopo il comma 2 sexies dell'articolo 40 della l.r. 39/2005 è aggiunto il seguente :
2 septies. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 2 sexies, al bilancio di previsione vigente 2016-2018 sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:
anno 2017
- in aumento Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”, Titolo 3 “Entrate extratributarie” per euro 7.122.671,07;
- in diminuzione Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 1.877.328,93;
- in aumento Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 01 “Fonti energetiche”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 9.000.000,00.
anno 2018
- in aumento Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”, Titolo 3 “Entrate extratributarie” per euro 7.122.671,07;
- in diminuzione Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 1.877.328,93;
- in aumento Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 01 “Fonti energetiche”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 9.000.000,00.
”.
5. Dopo il comma 2 septies dell'articolo 40 della l.r. 39/2005 è aggiunto il seguente:
2 octies. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 17 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.