Art. 9
Regolamento regionale. Sostituzione dell'articolo 23 sexies della l.r. 39/2005
1. L'articolo 23 sexies della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
“
Art. 23 sexies - Regolamento regionale
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale approva, nel rispetto dei principi dettati dal

e dai relativi decreti attuativi, uno o più regolamenti di attuazione che disciplinano in particolare:
a) i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e le prescrizioni specifiche da rispettare per il contenimento dei consumi energetici anche attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili, alternativi a quelli previsti dalla normativa statale, in relazione a specifiche situazioni di impossibilità tecnica o di elevata onerosità;
b) le modalità di attestazione della prestazione energetica degli edifici nel rispetto degli elementi essenziali e delle disposizioni minime comuni dettati dal decreto ministeriale di cui all'

;
c) le modalità di conduzione, di manutenzione, di controllo e di ispezione degli impianti termici, in applicazione degli articoli 7 e 9

;
d) i termini e le modalità per la trasmissione dei rapporti di controllo degli impianti termici degli edifici;
e) il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere h bis) e h ter), nel rispetto di quanto previsto
l.r. 81/2000 ;
f) le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati di cui all'articolo 23 ter, comma 3, da parte dei distributori di combustibile e di energia elettrica.
”.Note del Redattore: