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Legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85

Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell’energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005 , 87/2009 e 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 21 dicembre 2016

Art. 8
Sanzioni e controlli sul rendimento energetico degli edifici. Sostituzione dell'articolo 23 quinquies della l.r. 39/2005
1. L'articolo 23 quinquies della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 23 quinquies - Sanzioni e controlli sul rendimento energetico degli edifici
1. L'inosservanza dell'obbligo di invio da parte dei distributori di combustibile e di energia elettrica
dei dati ai sensi dell'articolo 23 ter, comma 3, secondo le modalità prescritte dal regolamento di cui all'articolo 23 sexies, lettera f), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.
2. Ferme restando le sanzioni previste dall'
Sito esternoarticolo 15 del d.lgs. 192/2005
in materia di controllo sugli impianti termici, l'inosservanza dell'obbligo di invio al sistema informativo regionale del rapporto di controllo dell'impianto termico, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 60,00 a euro 360,00.
3. Nel caso di omesso pagamento della sanzione di cui al comma 2, nei termini dati e fino alla relativa regolarizzazione, il manutentore è sospeso dall'accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'articolo 23 ter.
4. In materia di attestato di prestazione energetica e relazione tecnica di rendimento energetico si applicano le sanzioni previste dall'
Sito esternoarticolo 15 del d.lgs. 192/2005
e dall'
Sito esternoarticolo 34 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
(Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia).
”.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 17 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.