Art. 7
Accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica. Sostituzione dell'articolo 23 quater della l.r. 39/2005
1. L'articolo 23 quater della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
“
Art. 23 quater - Accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica
1. Con le modalità e gli strumenti previsti dalle disposizioni regionali in materia di amministrazione elettronica e semplificazione, la Regione assicura l'accesso:
a) ai proprietari degli immobili i cui dati di efficienza energetica siano stati trasmessi al sistema informativo;
b) ai soggetti certificatori di cui all'articolo 22 bis;
c) ai manutentori degli impianti termici;
d) agli organismi ispettori di cui all'articolo 22 bis;
e) ai notai per l'esercizio delle loro funzioni relative al trasferimento della proprietà di immobili;
f) ai comuni e alle unioni dei comuni.
2. L'accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica è assicurato attraverso l'infrastruttura di rete regionale di identificazione ed accesso prevista dalla
l.r. 1/2004 .
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica ai sensi del comma 2.
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.