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Legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85

Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell’energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005 , 87/2009 e 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 21 dicembre 2016

Art. 7
Accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica. Sostituzione dell'articolo 23 quater della l.r. 39/2005
1. L'articolo 23 quater della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 23 quater - Accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica
1. Con le modalità e gli strumenti previsti dalle disposizioni regionali in materia di amministrazione elettronica e semplificazione, la Regione assicura l'accesso:
a) ai proprietari degli immobili i cui dati di efficienza energetica siano stati trasmessi al sistema informativo;
b) ai soggetti certificatori di cui all'articolo 22 bis;
c) ai manutentori degli impianti termici;
d) agli organismi ispettori di cui all'articolo 22 bis;
e) ai notai per l'esercizio delle loro funzioni relative al trasferimento della proprietà di immobili;
f) ai comuni e alle unioni dei comuni.
2. L'accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica è assicurato attraverso l'infrastruttura di rete regionale di identificazione ed accesso prevista dalla
l.r. 1/2004
.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica ai sensi del comma 2.
”.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 17 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.