Art. 27
Disposizioni finali
1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge e dalla l.r. 39/2005 , si applicano in materia di efficienza energetica in edilizia le disposizioni di cui al
d.lgs. 192/2015 e ai relativi provvedimenti attuativi.

2. Le deliberazioni adottate dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 10 bis, comma 5, della l.r. 22/2015 , successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono efficaci a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
2 bis. La Giunta regionale dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana di una comunicazione recante la data di conclusione della procedura di razionalizzazione di cui all’articolo 24, comma 2.(7)
Note del Redattore: