Art. 25
Clausola valutativa
1. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione contenente le informazioni utili a monitorare il processo di implementazione della politica pubblica con particolare riferimento a:
b) le situazioni di maggiore criticità riscontrate su base territoriale;
c) lo stato di implementazione del sistema informativo di cui all’articolo 23 ter della l.r. 39/2005 .
2. A conclusione della fase transitoria, e comunque entro il 30 giugno 2018, la Giunta regionale invia una relazione in cui sono evidenziati in particolare:
b) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione rispetto agli obiettivi della presente legge.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2019, con cadenza biennale, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione contenente i dati aggiornati all’anno precedente in relazione alle informazioni di cui al comma 2, lettera a).
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.