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Legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85

Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell’energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005 , 87/2009 e 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 21 dicembre 2016

Art. 24
Disposizioni sul riordino delle partecipazioni societarie nelle quali la Regione è subentrata
1. In attuazione di quanto disposto dal Sito esternodecreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), la Regione provvede al riordino delle partecipazioni societarie nelle quali è subentrata ai sensi dell' articolo 10 bis della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”).
2. Il piano di razionalizzazione di cui all'Sito esternoarticolo 24 del d.lgs. 175/2016 prevede modalità e tempi attraverso i quali le società, nelle quali la Regione è subentrata ai sensi dell'articolo 10 bis della l.r. 22/2015 , confluiscono in ARRR s.p.a. entro il 31 dicembre 2018.(5)

Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 16.

3. Fino alla data di conclusione delle procedure di cui al comma 2 e comunque non oltre il 31 dicembre 2018 (5)

Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 16.

la Regione assicura il coordinamento delle società di cui al comma 2, anche avvalendosi di ARRR s.p.a.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 17 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.