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Legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85

Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell’energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005 , 87/2009 e 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 21 dicembre 2016

Art. 15
Implementazione dell’oggetto sociale. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 87/2009
1. L'articolo 5 della l.r. 87/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 5 - Oggetto sociale
1. La società opera esclusivamente a supporto dei soci nel rispetto dei requisiti della normativa vigente in materia di società aventi caratteristiche in house, ed ha il seguente oggetto sociale:
a) assistenza e supporto tecnico nella elaborazione delle politiche in materia di gestione dei rifiuti nonché di bonifica dei siti inquinati ed in particolare:
1) definizione dei quadri conoscitivi a supporto delle pianificazioni;
2) elaborazione di progetti in materia di smaltimento, riduzione, riutilizzo, recupero e riciclo dei rifiuti, anche attraverso lo studio e l’utilizzo di nuove tecnologie;
3) attività di verifica e valutazione dell’efficacia dei risultati raggiunti dalla pianificazione e da interventi finalizzati allo sviluppo ottimale della gestione dei rifiuti e della bonifica dei siti inquinati;
b) assistenza e supporto tecnico nella elaborazione delle politiche in materia di energia ed in particolare:
1) definizione di quadri conoscitivi a supporto della programmazione energetica regionale e locale;
2) elaborazione di piani di azione per l’efficientamento energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili;
3) attività di raccordo tra le politiche regionali in materia di energia e la programmazione locale, in particolare i piani di azione per l’energia sostenibile;
4) attività di verifica e valutazione dell'efficacia dei risultati raggiunti in relazione alla programmazione di cui al punto 1, e ai singoli piani di azione di cui al punto 2;
c) supporto tecnico alle attività di concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni e contributi regionali, nazionali o comunitari in materia di gestione rifiuti, bonifica dei siti inquinati ed energia, e relative attività di monitoraggio e valutazione;
d) attività di accertamento propedeutica alla certificazione del conseguimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata e di accertamento dell'efficacia dei sistemi di raccolta differenziata previsti dalla normativa statale e regionale in materia di gestione dei rifiuti;
e) attività di osservatorio concernente il monitoraggio e la valutazione della produzione dei rifiuti e dell'andamento delle raccolte differenziate, nonché il monitoraggio, l'analisi
e la comparazione delle tariffe applicate dai gestori;
f) raccolta, elaborazione e divulgazione di dati ed informazioni a favore degli operatori dei settori in cui opera la società attraverso lo “Sportello Informambiente”;
g) attività di raccolta, selezione e valutazione di progetti sperimentali di innovazione e ricerca in materia di rifiuti ed energia;
h) attività di assistenza tecnica alla elaborazione e attuazione di intese e accordi finalizzati alla prevenzione, riduzione, nonché al recupero e riciclo dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
i) assistenza tecnica all'elaborazione di specifici progetti finalizzati alla messa in sicurezza d'emergenza e bonifica dei siti inquinati;
l) assistenza e supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali relative alla bonifica dei siti inquinati di cui all' articolo 36 bis, commi 2 e 3,
Sito esternodel decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83
(Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 7 agosto 2012, n. 134
, nonché assistenza e supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali relative alle competenze di cui all'
articolo 5, comma 1, lettera c), della l.r. 25/1998
;
m) sviluppo e gestione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica in attuazione di quanto previsto dall'
articolo 23 ter della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39
(Disposizioni in materia di energia);
n) gestione del sistema di riconoscimento dei soggetti certificatori e dei soggetti ispettori e tenuta dei relativi elenchi, in attuazione di quanto previsto dall'
articolo 22 bis della l.r. 39/2005
;
o) attività di controllo degli attestati di prestazione energetica, in attuazione di quanto disposto dall'
articolo 3, comma 1, lettera h ter della l.r. 39/2005
, anche tramite ispezioni alle opere e agli edifici;
p) attività di accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica degli impianti termici e di ispezione, anche a campione, degli stessi impianti, in attuazione dell’
articolo 3, comma 1, lettera h bis della l.r. 39/2005
;
q) attività di promozione di campagne di informazione e di sensibilizzazione per il risparmio energetico, ivi compresa la predisposizione di percorsi formativi per la cittadinanza e per le scuole sui temi dell'efficienza energetica e dello sviluppo delle fonti rinnovabili;
r) supporto alla Regione nella promozione e nella realizzazione di piani, progetti complessi, studi, analisi e ricerche finalizzate all’efficientamento energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili per il patrimonio edilizio pubblico e privato ed, in particolare, per il patrimonio regionale e del sistema sanitario regionale;
s) promozione dell’incontro fra organismi attivi nel settore energetico e privati, favorendo il monitoraggio dei sistemi energetici, la loro ottimizzazione anche tramite l'utilizzo delle fonti rinnovabili, per le imprese e i cittadini;
t) promozione di buone pratiche e protocolli di efficienza energetica e diffusione dell’edilizia sostenibile ad alto risparmio energetico;
u) sostegno alle politiche regionali in materia di sviluppo sostenibile anche tramite analisi e caratterizzazione delle realtà produttive del territorio;
v) partecipazione a programmi comunitari a gestione diretta, o in collaborazione con la regione in materia di rifiuti, bonifica dei siti inquinati ed energia;
z) realizzazione e gestione di applicativi software e banche dati connesse alle attività oggetto della società.
2. La società può attivare, ai sensi della normativa vigente, iniziative di formazione, di qualificazione e di aggiornamento professionale, su materie inerenti al proprio oggetto sociale, rivolte ai soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di certificazione energetica degli edifici.
3. La società può inoltre svolgere ogni attività ritenuta necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale.
”.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 17 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.