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Legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85

Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell’energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005 , 87/2009 e 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 21 dicembre 2016

Art. 13
Oggetto della legge. Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 87/2009
Art. 1 - Oggetto della legge
1. La presente legge disciplina la riorganizzazione della società “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.” per lo svolgimento dei servizi di interesse generale e dei servizi strumentali alle attività istituzionali della Regione e degli enti pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, in materia di rifiuti e bonifica dei siti inquinati nonché di energia ed, in particolare, di controllo degli impianti termici e di certificazione energetica degli edific
i.”.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 17 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.