Art. 13
Oggetto della legge. Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 87/2009
1. L'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 è sostituito dal seguente:
“
Art. 1 - Oggetto della legge
1. La presente legge disciplina la riorganizzazione della società “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.” per lo svolgimento dei servizi di interesse generale e dei servizi strumentali alle attività istituzionali della Regione e degli enti pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, in materia di rifiuti e bonifica dei siti inquinati nonché di energia ed, in particolare, di controllo degli impianti termici e di certificazione energetica degli edific
i.”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.