Art. 10
Contributi ed oneri per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici e per le attività di tenuta, monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica degli edifici. Modifiche all'articolo 23 septies della l.r. 39/2005
1. La rubrica dell'articolo 23 septies della l.r. 39/2005 è sostituita dalla seguente: “
Contributi ed oneri per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici e per le attività di tenuta, monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica degli edifici
”.2. Al comma 1 dell'articolo 23 septies della l.r. 39/2005 , le parole: “
di competenza regionale
” sono soppresse.3. Dopo il comma 1 dell'articolo 23 septies della l.r. 39/2005 è aggiunto il seguente:
“
1 bis. In attuazione di quanto previsto dall'
articolo 9 del d.lgs. 192/2005 e dall'articolo 4 del
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'
articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 19 ), con deliberazione della Giunta regionale, è determinato l'ammontare del contributo dovuto dai soggetti tenuti alla trasmissione dell'attestato di prestazione energetica, a copertura delle attività di monitoraggio e controllo dell'attestato stesso.
”.4. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 23 septies della l.r. 39/2005 è aggiunto il seguente :
“
1 ter. Con la deliberazione di cui al comma 1 bis sono altresì determinati gli oneri dovuti dagli organismi e dai soggetti di cui all'articolo 23 quater, comma 1, lettere b), c), d), ed e), a copertura dei costi di realizzazione, manutenzione, implementazione e gestione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica
.”.5. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 23 septies della l.r. 39/2005 è aggiunto il seguente:
“
1 quater. I contributi dovuti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, sono introitati dalla Regione con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale di cui allo stesso comma 1.
”.6. Dopo il comma 1 quater dell'articolo 23 septies della l.r. 39/2005 è aggiunto il seguente:
“
1 quinquies. Il contributo di cui al comma 1 bis e gli oneri di cui al comma 1 ter, sono corrisposti alla società ARRR S.p.A. con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale di cui ai commi 1 bis e 1 ter
.”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.