Menù di navigazione

Legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85

Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell’energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005 , 87/2009 e 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 21 dicembre 2016

Art. 1
Competenza esclusiva regionale in tema di contenimento dei consumi di energia. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 39/2005
1. La lettera h bis) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), è sostituita dalla seguente:
h bis) effettua i controlli necessari all'osservanza degli obblighi, relativi al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e, in caso di rilevata inosservanza, applica le relative sanzioni, secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 23 sexies, comma 1, lettera e);
”.
h ter) esercita l'attività di vigilanza sugli attestati di prestazione energetica rilasciati dai soggetti competenti e, in caso di rilevate irregolarità, applica le relative sanzioni;
h quater) organizza le attività finalizzate alla certificazione energetica degli edifici, comprendenti il riconoscimento dei soggetti certificatori, l’archiviazione, la tenuta e il controllo degli attestati di prestazione energetica;
h quinquies) applica le sanzioni di cui all'articolo 23 quinquies, comma 1;
”.
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 39/2005 è aggiunto il seguente:
1. bis. A decorrere dalla data indicata all’
articolo 26, comma 4, della legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85
(Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell’energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/2009 e 22/2015), la Regione si avvale dell’Agenzia regionale recupero risorse (ARRR) S.p.A., per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere h) e h) quater, nonché delle funzioni di controllo, vigilanza e di accertamento di cui al comma 1, lettere h bis) e h ter).
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 17 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.