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Legge regionale 16 dicembre 2016, n. 84

Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia (ATC). Modifiche alla l.r. 3/1994 .

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 21 dicembre 2016

Art. 9
Norme transitorie
1. Gli ATC istituiti con la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 88 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 - Recepimento Sito esternodella legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia), sono soppressi dalla nomina dei comitati di gestione degli ATC di cui all’allegato A della l.r. 3/1994 , istituiti nell’ambito provinciale di riferimento.
2. Alla data della soppressione degli ATC di cui al comma 1, i presidenti dei comitati di gestione degli ATC e i revisori unici in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica per i successivi tre mesi con funzioni di liquidatori per la redazione del bilancio finale di esercizio e la ricognizione del patrimonio e dei rapporti giuridici attivi e passivi, compresi i rapporti di lavoro dipendente in essere.
3. Per lo svolgimento della funzione di liquidatore è corrisposta, a carico del bilancio dell’ATC in liquidazione, un’indennità nei limiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
4. Il bilancio finale di esercizio e l’atto di ricognizione del patrimonio e dei rapporti giuridici sono trasmessi agli ATC istituiti nell’ambito provinciale di riferimento e alla Regione.
5. I comitati di gestione degli ATC di nuova istituzione, ricevuti gli atti di cui al comma 2, provvedono di comune accordo, entro i successivi trenta giorni, ad individuare e ripartire tra loro i rapporti giuridici e il patrimonio. La ripartizione deve essere effettuata per il 75 per cento in proporzione al numero dei cacciatori iscritti e per il 25 per cento con riferimento al territorio rappresentato.
6. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 5, la Regione provvede al riparto.
7. Al trasferimento del patrimonio e dei rapporti giuridici si provvede mediante verbali di consegna sottoscritti dalle parti.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.