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Legge regionale 16 dicembre 2016, n. 84

Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia (ATC). Modifiche alla l.r. 3/1994 .

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 21 dicembre 2016

Art. 5
Centrale unica di committenza. Sostituzione dell’articolo 11 sexies della l.r. 3/1994
1. L’articolo 11 sexies della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 11 sexies Centrale unica di committenza
1. Gli ATC svolgono in forma accentrata le procedure per l’affidamento di servizi e forniture nel rispetto
Sito esternodel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e le procedure per l’affidamento di incarichi professionali.
2. Gli ATC, con convenzione, costituiscono, entro trenta giorni dalla nomina dei comitati di gestione, un ufficio con funzioni di centrale unica di committenza per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 1, di importo superiore a 5.000,00 euro; nella convenzione è individuato l’ATC presso il quale è costituito l’ufficio.
3. L’ufficio con funzioni di centrale unica di committenza di cui al comma 2, provvede all’acquisizione della qualificazione di cui all’
Sito esternoarticolo 38 del d.lgs 50/2016
; fino all’acquisizione della qualificazione ciascun ATC provvede all’affidamento dei servizi e delle forniture nel rispetto del
Sito esternod.lgs. 50/2016
.
4. L’ufficio di cui al comma 2, utilizza il personale degli ATC secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui al comma 2.
5. La responsabilità dell’ufficio di cui al comma 2, è attribuita ad un soggetto esperto in materia di contratti pubblici, selezionato dalla Giunta regionale con procedura comparativa con modalità definite con deliberazione della Giunta regionale stessa. L’incarico di responsabile dell’ufficio ha una durata di tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
6. Il responsabile dell’ufficio di cui al comma 2, trasmette trimestralmente alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente una relazione sull’attività svolta.
7. La Giunta regionale, con deliberazione, individua modalità e tempi per lo svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo sull’attività contrattuale di ciascun ATC.
8. L’ATC presso il quale è costituito l’ufficio di cui al comma 2, provvede alla revoca dell’incarico di responsabile qualora la Giunta regionale, nell’esercizio dell’attività di vigilanza e controllo, rilevi irregolarità nelle procedure svolte.
9. Le spese sostenute per il funzionamento dell’ufficio di cui al comma 2, compreso il compenso del responsabile, sono ripartite tra ciascun ATC in base al numero dei cacciatori iscritti.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.