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Legge regionale 16 dicembre 2016, n. 84

Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia (ATC). Modifiche alla l.r. 3/1994 .

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 21 dicembre 2016

Art. 2
Natura e organi degli ATC. Sostituzione dell’articolo 11 bis della l.r. 3/1994
1. L’articolo 11 bis della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 11 bis Natura e organi degli ATC
1. Gli ATC sono strutture associative senza scopo di lucro, regolate con proprio statuto, a cui sono affidati compiti di rilevanza pubblicistica connessi all’organizzazione del prelievo venatorio e alla gestione faunistica del territorio di competenza finalizzati al perseguimento degli obiettivi stabiliti nel piano faunistico-venatorio.
2. Sono organi dell’ATC:
a) il Presidente;
b) il Comitato di gestione;
c) il Revisore dei conti.
3. Il Presidente dell’ATC è eletto dal Comitato di gestione.
4. Il Presidente rappresenta l’ATC, convoca e presiede le riunioni del comitato di gestione.
5. Il Comitato di gestione, nominato ai sensi dell’articolo 11 ter, comma 4, approva lo statuto in conformità ad uno schema definito dalla Giunta regionale, i regolamenti, il bilancio di previsione annuale ed il conto consuntivo.
6. Il comitato di gestione dell’ATC garantisce idonee forme di pubblicità dei principali provvedimenti approvati, compresi i bilanci, mediante pubblicazione on line.
7. La Regione esercita la vigilanza ed il controllo sull’attività dell’ATC e può impartire specifiche direttive.
8. Con regolamento regionale è disciplinato il funzionamento degli ATC.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.