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Legge regionale 16 dicembre 2016, n. 84

Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia (ATC). Modifiche alla l.r. 3/1994 .

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 21 dicembre 2016

Art. 1
Ripartizione del territorio regionale destinato a caccia programmata in ambiti territoriali di caccia (ATC). Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 3/1994
1. L’articolo 11 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), è sostituito dal seguente:
Art. 11 Ripartizione del territorio regionale destinato a caccia programmata in ambiti territoriali di caccia (ATC)
1. Nel territorio agro-silvo-pastorale della Toscana, l’esercizio venatorio si svolge in forma programmata negli ATC individuati nell’allegato A.
2. L’allegato A è modificato con deliberazione della Giunta regionale nel caso in cui gli ATC siano modificati a seguito della istituzione di nuovi comuni e i territori ricadono nello stesso ATC, negli altri casi l’allegato A è modificato con la legge regionale di istituzione del nuovo comune.
3. I confini degli ATC sono delimitati da tabelle conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 26.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.