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Legge regionale 28 novembre 2016, n. 80

Integrazione del finanziamento previsto a favore delle città murate. Modifiche alla l.r. 46/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 12 dicembre 2016





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera m), dello Statuto;


Vista la legge regionale 1 agosto 2016, n. 46 (Città murate della Toscana);


Considerato quanto segue.


1. L’ampia platea di comuni del territorio toscano caratterizzati dalla presenza di cinte murarie, edifici ad esse inglobati o connessi, di torri e castelli, rispetto ai quali si configura molto rilevante l’esigenza di un recupero dell’accessibilità e fruibilità pubblica in adeguate condizioni di sicurezza e di una valorizzazione, anche attraverso articolati percorsi di carattere culturale, come previsti dalla l.r. 46/2016 .


2. È stata verificata la disponibilità di ulteriori fondi per il finanziamento delle leggi regionali d’iniziativa consiliare a valere sul bilancio del Consiglio regionale tale da consentire l’integrazione dello stanziamento di spesa effettuato all’atto dell’approvazione della l.r. 46/2016 .


3. La ristrettezza dei tempi tecnici rende opportuno prevedere l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la seguente legge.

Art. 1
Integrazione del finanziamento. Modifiche dell’articolo 9 della l.r. 46/2016
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 46/2016 le parole: “
euro 800.000,00
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 990.000,00
2. Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 46/2016 le parole: “
euro 800.000,00
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 990.000,00
Art. 2
Norma finanziaria
1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, si fa fronte, per l’esercizio 2016, con gli stanziamenti del bilancio del Consiglio regionale, Missione di spesa 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese di investimento ”, per l’importo di euro 190.000,00.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.