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Legge regionale 28 novembre 2016, n. 80

Integrazione del finanziamento previsto a favore delle città murate. Modifiche alla l.r. 46/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 12 dicembre 2016





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera m), dello Statuto;


Vista la legge regionale 1 agosto 2016, n. 46 (Città murate della Toscana);


Considerato quanto segue.


1. L’ampia platea di comuni del territorio toscano caratterizzati dalla presenza di cinte murarie, edifici ad esse inglobati o connessi, di torri e castelli, rispetto ai quali si configura molto rilevante l’esigenza di un recupero dell’accessibilità e fruibilità pubblica in adeguate condizioni di sicurezza e di una valorizzazione, anche attraverso articolati percorsi di carattere culturale, come previsti dalla l.r. 46/2016 .


2. È stata verificata la disponibilità di ulteriori fondi per il finanziamento delle leggi regionali d’iniziativa consiliare a valere sul bilancio del Consiglio regionale tale da consentire l’integrazione dello stanziamento di spesa effettuato all’atto dell’approvazione della l.r. 46/2016 .


3. La ristrettezza dei tempi tecnici rende opportuno prevedere l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la seguente legge.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.