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Legge regionale 11 novembre 2016, n. 77

Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, dell' 11 novembre 2016

Art. 5
Disposizione finanziaria
1. Le minori entrate derivanti dalla presente legge sono stimate in euro 1.800.000,00 per l’anno 2016 e fanno carico agli stanziamenti della Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2016 - 2018, annualità 2016, sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa di uguale importo:
- in diminuzione, Tipologia di entrata 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati”, Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, euro 1.800.000,00;
- in diminuzione, Missione di spesa 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 1 “Spese correnti” euro 650.000,00;
- in diminuzione, Missione di spesa n. 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, euro 1.150.000,00.

Note del Redattore:

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 31.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 32.

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Parole prima sostituite con l.r. 13 ottobre 2017, n. 57, art. 13 , ed ora così sostituite con l .r. 1 ottobre 2018, n. 53, art. 5 .

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Parole così sostituite con l.r. 13 ottobre 2017, n. 57, art. 13 .

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Comma così sostituito con l.r. 13 ottobre 2017, n. 57, art. 13 .

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Comma prima sostituito con l.r. 13 ottobre 2017, n. 57, art. 13 , ed ora così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 13 ottobre 2017, n. 57, art. 13 .

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Parole così sostituite con l.r. 13 ottobre 2017, n. 57, art. 13 .

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Comma così sostituito con l.r. 13 ottobre 2017, n. 57, art. 13 , ed ora così sostituto con l.r. 29 dicembre 2022, n, 45, art. 1 , comma 4.

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Comma così sostituito con l.r. 13 ottobre 2017, n. 57, art. 13 .

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 3 .

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 3 , poi così sostituita con l .r. 24 dicembre 2021, n. 50, art. 6 , ed ora così sostituita con l.r. 29 dicembre 2022, n, 45, art. 1 , comma 1.

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Note soppresse.

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22. Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2021, n. 50, art. 6 , ed ora così sostituite con l.r. 29 dicembre 2022, n, 45, art. 1 , comma 2.

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24. Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2022, n, 45, art. 1 , comma 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.