Menù di navigazione

Legge regionale 11 novembre 2016, n. 77

Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, dell' 11 novembre 2016

Art. 4
Riapertura dei termini di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 55/2016
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 30 novembre 2016, è riaperto il termine, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 5 agosto 2016, n. 55 (Riapertura termini per la regolarizzazione agevolata dell’imposta regionale sulle concessioni sui beni demaniali e patrimoniali indisponibili dello Stato. Modifiche alla l.r. 81/2015 ), per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), non corrisposta, o in corso di accertamento, alla data del 31 dicembre 2015.
2. Ai fini della regolarizzazione agevolata di cui all’articolo 1, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilità per l'anno 2016), sono fatti salvi i versamenti in forma agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, effettuati dal 1° novembre 2016 alla data di entrata in vigore della presente legge, ai quali non si applica il medesimo articolo 1, comma 5, della l.r. 81/2015 .
3. Per i pagamenti effettuati per l’intero ammontare dell’imposta in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della l.r. 81/2015 , dal 1° novembre 2016 alla data di entrata in vigore della presente legge, viene disposta la restituzione della differenza tra l'ammontare dell'imposta in via ordinaria e la somma agevolata di cui all'articolo 1, comma 3, della l.r. 81/2015 , in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, della medesima l.r. 81/2015 .

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 13 ottobre 2017, n. 57, art. 13 , ed ora così sostituite con l .r. 1 ottobre 2018, n. 53, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 13 ottobre 2017, n. 57, art. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 13 ottobre 2017, n. 57, art. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 13 ottobre 2017, n. 57, art. 13 , ed ora così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 13 ottobre 2017, n. 57, art. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 13 ottobre 2017, n. 57, art. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 13 ottobre 2017, n. 57, art. 13 , ed ora così sostituto con l.r. 29 dicembre 2022, n, 45, art. 1 , comma 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 13 ottobre 2017, n. 57, art. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 3 , poi così sostituita con l .r. 24 dicembre 2021, n. 50, art. 6 , ed ora così sostituita con l.r. 29 dicembre 2022, n, 45, art. 1 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

22. Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2021, n. 50, art. 6 , ed ora così sostituite con l.r. 29 dicembre 2022, n, 45, art. 1 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

24. Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2022, n, 45, art. 1 , comma 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.