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Legge regionale 11 novembre 2016, n. 77

Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, dell' 11 novembre 2016

Art. 1 ter
- Norma finanziaria relativa all’articolo 1 bis (2)

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88, art. 32.

1. Gli effetti finanziari derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 bis, sono stimati in minori entrate previste fino ad un massimo di euro 400.000,00 per l'anno 2017 e maggiori entrate fino ad un massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2018, di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di euro 100.000,00 per l'anno 2022 e sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" del Titolo 3 "Entrate extratributarie" del bilancio di previsione 2017-2019 e successivi.

Note del Redattore:

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 31.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 32.

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Parole prima sostituite con l.r. 13 ottobre 2017, n. 57, art. 13 , ed ora così sostituite con l .r. 1 ottobre 2018, n. 53, art. 5 .

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Parole così sostituite con l.r. 13 ottobre 2017, n. 57, art. 13 .

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Comma così sostituito con l.r. 13 ottobre 2017, n. 57, art. 13 .

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Comma prima sostituito con l.r. 13 ottobre 2017, n. 57, art. 13 , ed ora così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 13 ottobre 2017, n. 57, art. 13 .

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Parole così sostituite con l.r. 13 ottobre 2017, n. 57, art. 13 .

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Comma così sostituito con l.r. 13 ottobre 2017, n. 57, art. 13 , ed ora così sostituto con l.r. 29 dicembre 2022, n, 45, art. 1 , comma 4.

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Comma così sostituito con l.r. 13 ottobre 2017, n. 57, art. 13 .

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 3 .

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 3 , poi così sostituita con l .r. 24 dicembre 2021, n. 50, art. 6 , ed ora così sostituita con l.r. 29 dicembre 2022, n, 45, art. 1 , comma 1.

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Note soppresse.

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22. Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2021, n. 50, art. 6 , ed ora così sostituite con l.r. 29 dicembre 2022, n, 45, art. 1 , comma 2.

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24. Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2022, n, 45, art. 1 , comma 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.