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Legge regionale 2 novembre 2016, n. 75

Programmazione regionale. Modifiche alla l.r. 1/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 9 novembre 2016





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 46 dello Statuto;


Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 );


Visto il parere favorevole della Conferenza permanente delle autonomie sociali, espresso nella seduta del 18 luglio 2016;


Considerato quanto segue:


1. Per garantire il pieno funzionamento del modello di programmazione è necessario procedere ad una modifica dell’articolo 8 della l.r. 1/2015 che preveda la possibilità di aggiornare il contenuto programmatorio regionale del documento di economia e finanza regionale (DEFR) al fine di adeguare lo strumento di attuazione delle politiche alle variazioni che intervengono sul versante delle risorse finanziarie, con riferimento all’anno in corso;


2. È necessario adeguare gli articoli 18 e 23 della l.r. 1/2015 alla sentenza della Corte costituzionale 21 giugno 2016, n. 184, a seguito del ricorso promosso dal Consiglio dei Ministri;


3. È necessaria la proroga degli strumenti di programmazione di settore previsti dal programma regionale di sviluppo 2011 – 2015 (PRS) e non riconfermati dal PRS 2016 – 2020 fino al 31 dicembre 2016 al fine di consentire l’adeguamento delle normative di settore al nuovo modello di programmazione che attribuisce al DEFR un ruolo significativo nell’ambito della programmazione regionale;


4. È opportuno prevedere la possibilità di adeguare, in caso di variazioni a carattere manutentivo, i piani e programmi per i quali è applicabile l’articolo 10, comma 5 della l.r. 1/2015 , attraverso uno specifico allegato al DEFR o alla relativa nota di aggiornamento;


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.