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Legge regionale 2 novembre 2016, n. 75

Programmazione regionale. Modifiche alla l.r. 1/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 9 novembre 2016

Art. 4
Disposizioni transitorie. Modifiche all'articolo 29 della l.r. 1/2015
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 1/2015 è inserito il seguente:
1 bis. Gli strumenti di programmazione di settore previsti dal PRS 2011 – 2015 e non riconfermati dal PRS 2016 – 2020 approvato nella legislatura in corso sono prorogati fino al 31 dicembre 2016 ed entro lo stesso termine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale le proposte di revisione della normativa di settore relative alla programmazione.
”.
2. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 29 della l.r. 1/2015 è inserito il seguente:
1 ter. All'adeguamento, per i profili di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), dei piani e programmi di settore per i quali sia applicabile l'articolo 10, comma 5, ai sensi del PRS 2016 – 2020, si provvede con specifico allegato al DEFR o alla relativa nota di aggiornamento”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.