Menù di navigazione

Legge regionale 2 novembre 2016, n. 74

Disposizioni in materia di acque termali. Modifiche alla l.r. 38/2004 .

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 9 novembre 2016





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;


Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 (Regolamento per l’esecuzione Sito esternodel Capo IV della l. 16 luglio 1916, n. 947 , contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini);


Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie);


Vista la Sito esternolegge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’Sito esternoarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 );


Vista la Sito esternolegge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale);


Visto il Sito esternodecreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 27 febbraio 2014, n. 15 ;


Vista la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica);


Vista la legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali);


Considerato quanto segue:


1. Occorre prevedere i requisiti di autorizzazione e di accreditamento degli stabilimenti termali nella fonte normativa più idonea, ossia la l.r. 38/2004 in conformità all’Sito esternoarticolo 43 della l. 833/1978 e all’Sito esternoarticolo 7 del d.l. 150/2013 convertito dalla Sito esternol. 15/2014 ;


2. La presente legge è resa necessaria dall'esigenza di colmare una lacuna normativa relativa all'utilizzazione delle acque termali, nonché alle procedure di autorizzazione ed accreditamento degli stabilimenti, completando così la disciplina igienico-sanitaria delle acque contenuta nella l.r. 38/2004 , che già prevede quella delle acque minerali e di sorgente;


3. La complessità tecnica della materia impone di demandare alla fonte regolamentare la definizione dettagliata dei requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture, nonché delle relative procedure, come del resto già avviene per le acque minerali e di sorgente;


4. Per il motivo di cui al punto 3, occorre stabilire, con una disposizione transitoria, un termine di adeguamento degli stabilimenti termali in esercizio ai requisiti di autorizzazione e di accreditamento;


Approva la presente legge


Art. 1
Definizioni. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 38/2004
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), è aggiunta la seguente:
"
c bis) piscina termale: un complesso attrezzato per la balneazione costituito da uno o più bacini naturali, artificiali o ibridi, alimentato con acqua termale, che ha ottenuto il riconoscimento delle proprietà terapeutiche di cui all'articolo 6, lettera t), Sito esternodella legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), e all'Sito esternoarticolo 119, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione Sito esternodel Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), e che sia collocato all’interno di uno stabilimento termale così come definito dall’Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera d), della legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale);
".
"
c ter) balneoterapia in piscina termale: immersione in acqua termale contenuta in una piscina termale, effettuata con finalità terapeutiche o anche preventive e profilattiche di uno stato di malattia, ancorché in assenza di prescrizione medica.
".
Art. 2
Disposizioni relative all'utilizzazione delle acque termali. Inserimento del Capo III bis nel Titolo III della l.r. 38/2004
1. Dopo il capo III del titolo III della l.r. 38/2004 è inserito il seguente: "
CAPO III bis - Disposizioni relative all'utilizzazione delle acque termali
".
Art. 3
Operazioni consentite. Inserimento dell'articolo 47 bis nella l.r. 38/2004
1. Dopo l’articolo 47 della l.r. 38/2004 è inserito, nel Capo III bis, il seguente:
"
Art. 47 bis - Operazioni consentite
1. L’utilizzazione delle acque termali deve, ove possibile, avvenire in prossimità della sorgente al fine di assicurare e mantenere le caratteristiche qualitative delle acque stesse, nel rispetto delle prescrizioni indicate nel provvedimento di concessione ai sensi dell’articolo 18, e relative alle aree di salvaguardia dei bacini imbriferi connessi alle aree di ricarica delle falde, delle sorgenti, dei pozzi e dei punti di presa.
2. La sorgente o il punto di emergenza sono protetti contro ogni pericolo di inquinamento in conformità a quanto previsto dall’articolo 33, comma 1, e dall’articolo 42, commi 1 e 3.
3. La captazione, le canalizzazioni ed i serbatoi sono realizzati con materiali adatti all’acqua termale, in modo da impedire qualsiasi modifica chimica, chimico-fisica, e microbiologica dell’acqua, e consentire una efficace e rapida sanificazione.
4. Le operazioni consentite sulle acque termali sono esclusivamente quelle previste dall’articolo 33.
”.
Art. 4
Disposizioni specifiche per piscine termali. Inserimento dell'articolo 47 ter nella l.r. 38/2004
1. Dopo l'articolo 47 bis della l.r. 38/2004 è inserito il seguente:
"
Art. 47 ter - Disposizioni specifiche per piscine termali
1. Al fine di garantire un duraturo ed adeguato sfruttamento della risorsa idrotermale, nell’ottica
della sostenibilità ambientale dell’utilizzazione delle acque termali, è consentito il parziale ricircolo delle acque delle piscine termali nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) deve essere garantita un’immissione in vasca di acqua termale proveniente direttamente dalla captazione, cioè non trattata, nella misura di almeno il 2 per cento del volume della piscina ogni ora, considerando nelle ventiquattro ore solo l’orario di apertura dello stabilimento termale;
b) il trattamento dell’acqua termale deve avvenire esclusivamente con mezzi fisici con le modalità previste nel regolamento di cui all’articolo 49; in ogni caso i trattamenti possono essere effettuati a condizione che non si verifichi una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà;
c) è fatto divieto di utilizzare sostanze chimiche ossidative per il trattamento delle acque termali utilizzate per finalità terapeutiche;
d) è consentito il riscaldamento o raffreddamento dell’acqua termale nell’ambito delle attività di gestione impiantistica delle piscine termali a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione di tali acque in quei componenti essenziali che conferiscono all’acqua le sue proprietà terapeutiche. Nel regolamento di cui all'articolo 49 sono specificati i criteri tecnici per l'individuazione dell'intervallo di variazione della temperatura ammissibile rispetto alla temperatura dell'acqua alla sorgente;
e) lo stabilimento termale deve prevedere adeguate misure per il controllo e la limitazione degli accessi in vasca nell’ambito del regolamento interno di cui all’articolo 15 del r.d. 1924/1919;
f) lo stabilimento termale deve prevedere nell’ambito del piano di autocontrollo di cui all’articolo 47 quinquies, adeguate misure preventive, gestionali e correttive riguardanti il mantenimento delle caratteristiche microbiologiche delle acque;
g) i valori dei parametri microbiologici delle acque termali trattate immesse in vasca devono essere conformi alla normativa vigente ed essere uguali a quelli delle acque termali emunte alle captazioni;
h) deve essere effettuato un periodico svuotamento della vasca con frequenza almeno mensile per eseguire adeguate operazioni di sanificazione e manutenzione.
”.
Art. 5
Direttore sanitario. Inserimento dell'articolo 47 quater nella l.r. 38/2004
1. Dopo l'articolo 47 ter della l.r. 38/2004 è inserito il seguente:
Art. 47 quater - Direttore sanitario
1. Il direttore sanitario è responsabile dell’organizzazione e del buon funzionamento delle strutture e strumenti sanitari utilizzati, dei servizi igienico-sanitari, della corretta erogazione delle prestazioni sanitarie e vigila sull’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di stabilimenti termali.
2. Il direttore sanitario in particolare:
a) assicura che ai singoli servizi sia preposto personale sanitario, tecnico e medico fornito dei titoli indispensabili per l’esercizio delle singole attività professionali;
b) si accerta del funzionamento delle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche installate nello stabilimento termale;
c) effettua il controllo dei servizi e in particolare di quelli di disinfezione e sterilizzazione;
d) raccoglie e coordina i dati statistici relativi alle cure termali erogate.
3. Per lo svolgimento della funzione di direttore sanitario è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale vigente.
”.
Art. 6
Procedure di autocontrollo. Inserimento dell'articolo 47 quinquies nella l.r. 38/2004
1. Dopo l'articolo 47 quater della l.r. 38/2004 è inserito il seguente:
"
Art. 47 quinquies - Procedure di autocontrollo
1. Ogni stabilimento termale deve dotarsi di un piano di autocontrollo.
2. Il piano di autocontrollo deve prevedere procedure o istruzioni operative atte a:
a) identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili per coloro che usufruiscono delle cure termali, con particolare riferimento alla qualità microbiologica, fisica e chimica delle acque ed alla prevenzione delle infezioni da legionella;
b) individuare un sistema di monitoraggio per verificare l’efficiente ed efficace attuazione delle procedure o delle istruzioni operative, stabilendo limiti critici in determinati punti di controllo che differenziano l'accettabilità o l'inaccettabilità della qualità delle acque ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei rischi identificati ed applicando procedure di sorveglianza efficaci nei punti di controllo;
c) stabilire le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui dalla sorveglianza risulti che un determinato punto non è sotto controllo;
d) predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni dello stabilimento termale al fine di dimostrare l'effettiva applicazione delle misure di cui alle lettere a), b) e c).
3. Qualora intervenga un cambiamento nelle prestazioni offerte dallo stabilimento termale, devono essere riesaminate le procedure ed apportate le necessarie modifiche.
4. Il piano di autocontrollo fa parte integrante del regolamento sanitario interno dello stabilimento termale.
5. Gli stabilimenti termali garantiscono che tutti i documenti in cui sono descritte le procedure elaborate a norma del presente articolo siano costantemente aggiornati e conservano ogni altro documento e registrazione per un periodo di almeno ventiquattro mesi.
".
Art. 7
Attività non termali. Inserimento dell'articolo 47 sexies nella l.r. 38/2004
1. Dopo l'articolo 47 quinquies della l.r. 38/2004 è inserito il seguente:
"
Art. 47 sexies - Attività non termali
1. Ai sensi dell'Sito esternoarticolo 3, comma 2, della l. 323/2000 , gli stabilimenti termali possono erogare, in appositi e distinti locali, prestazioni e trattamenti di carattere estetico o cosmetico, fatto salvo il rispetto dei requisiti generali e specifici ed il possesso dei titoli abilitativi previsti ai sensi della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing), e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n 47 (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 "Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing").
2. Gli stabilimenti termali possono commercializzare prodotti non legati alle proprietà terapeutiche delle acque termali nel rispetto delle vigenti normative di settore.
3. Gli stabilimenti termali possono esercitare, altresì, attività sanitarie di carattere non termale, come individuate e disciplinate dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento), fatto salvo il rispetto dei requisiti generali e specifici ed il possesso delle autorizzazioni previste dalla stessa l.r. 51/2009 .
4. Negli stabilimenti termali e negli alberghi termali sono consentiti:
a) un accesso unico alle aree in cui si svolgono le attività di carattere estetico o cosmetico, le attività sanitarie e le attività termali;
b) la comunicazione interna tra le aree di cui alla lettera a).
”.
Art. 8
Attività soggette ad autorizzazione. Inserimento dell'articolo 47 septies nella l.r. 38/2004
1. Dopo l'articolo 47 sexies della l.r. 38/2004 è inserito il seguente:
"
Art. 47 septies - Attività soggette ad autorizzazione
1. Sono soggette ad autorizzazione regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l.r. 16/2000 , le seguenti attività:
a) apertura ed esercizio di stabilimento termale;
b) modifiche o aggiunte di impianti e strutture di erogazione delle cure dello stabilimento termale, anche relativamente alla maturazione dei fanghi termali;
c) modifiche o aggiunte di strutture riguardanti locali accessori (spogliatoi, bagni, depositi, sale attesa ecc.) dello stabilimento termale;
d) utilizzo di nuova captazione della stessa acqua termale già riconosciuta per erogazione di cure termali;
e) operazioni di miscelazione di captazioni diverse della stessa acqua termale;
f) utilizzo di nuova captazione di una diversa acqua termale riconosciuta per erogazione di cure termali;
g) produzione a scopo terapeutico di sali minerali;
h) utilizzo di acque termali per la preparazione di cosmetici;
i) imbottigliamento e vendita di acqua termale.
2. La variazione del titolare, persona fisica o impresa, dello stabilimento termale è comunicata, entro cinque giorni lavorativi dalla variazione intervenuta, all’ufficio competente della Giunta regionale che provvede alla modifica dell’autorizzazione.
3. La variazione del direttore sanitario, la modifica del regolamento interno e la variazione del periodo di apertura (stagionale o annuale) dello stabilimento sono soggette a comunicazione da presentare, entro cinque giorni lavorativi dalla variazione intervenuta, agli uffici competenti della Giunta regionale e all’azienda USL competente per territorio.
”.
Art. 9
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione. Inserimento dell'articolo 47 octies nella l.r. 38/2004
1. Dopo l'articolo 47 septies della l.r. 38/2004 è inserito il seguente:
"
Art. 47 octies - Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione
1. L’autorizzazione di cui all’articolo 47 septies è rilasciata esclusivamente in presenza delle seguenti condizioni:
a) il richiedente sia in possesso della concessione mineraria per lo sfruttamento del giacimento acquifero in corso di validità o in corso di rinnovo o di valido contratto di somministrazione, in conformità a quanto previsto nella presente legge;
b) siano rispettate le disposizioni di cui all’articolo 47 bis;
c) siano rispettati i requisiti minimi autorizzativi, di natura strutturale, tecnologica ed organizzativa, indicati nel regolamento di cui all’articolo 49, in conformità a quanto previsto dagli accordi fra lo Stato e le regioni in materia;
d) l'acqua minerale termale alla captazione ed erogata dai punti cura, utilizzata sia per cure interne, sia per cure esterne, deve essere conforme ai valori dei parametri indicati dal Sito esternodecreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 (Attuazione della direttiva 2009/54/CE sull'utilizzazione e la
commercializzazione delle acque minerali naturali) e dal decreto del Ministro della salute 10 febbraio 2015 (Criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali), tenuto conto di quanto valutato ed approvato nell'ambito del riconoscimento ministeriale dell’acqua termale, relativamente alla specificità terapeutica dell'acqua stessa;
e) sia stato predisposto il piano di autocontrollo di cui all’articolo 47 quinquies.
2. In relazione alle istanze di autorizzazione presentate dagli stabilimenti termali, le competenti strutture della Giunta regionale, nell’espletamento delle funzioni istruttorie, si avvalgono, per la verifica tecnica sul possesso dei requisiti previsti, della struttura organizzativa del dipartimento di prevenzione dell’azienda USL del territorio in cui è situato lo stabilimento termale.
3. Il dipartimento di prevenzione di cui al comma 2, nello svolgimento della verifica, può coinvolgere anche altre strutture organizzative dell’azienda USL. Il coordinamento delle attività di verifica è svolto dal responsabile del dipartimento di prevenzione.
4. Le competenti strutture della Giunta regionale, anche su istanza del dipartimento di prevenzione dell'azienda USL, possono disporre verifiche ogni qualvolta ne ravvisino la necessità, ai fini del buon andamento delle attività termali.
”.
Art. 10
Procedimento di rilascio dell'autorizzazione. Inserimento dell'articolo 47 novies nella l.r. 38/2004
1. Dopo l'articolo 47 octies della l.r. 38/2004 è inserito il seguente:
"
Art. 47 novies - Procedimento di rilascio dell'autorizzazione
1. I titolari degli stabilimenti termali presentano la domanda di autorizzazione di cui all'articolo 47 septies, allo SUAP del comune dove è situato lo stabilimento, quale punto unico di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l’insediamento e l’esercizio di attività produttive, come previsto dall’articolo 36 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), allegando la documentazione necessaria al rilascio della medesima autorizzazione.
2. Nel regolamento di cui all’articolo 49 è indicata la documentazione di cui al comma 1, in relazione alle attività soggette ad autorizzazione.
”.
Art. 11
Informatizzazione delle procedure. Inserimento dell'articolo 47 decies nella l.r. 38/2004
1. Dopo l'articolo 47 novies della l.r. 38/2004 è inserito il seguente:
"
Art. 47 decies - Informatizzazione delle procedure
1. Al fine di favorire la semplificazione delle procedure, nonché promuovere modalità omogenee di svolgimento dei rapporti tra comuni, aziende USL e Regione su tutto il territorio regionale, la trasmissione tra comuni, aziende USL e Regione delle domande, delle dichiarazioni, dei relativi allegati, delle eventuali richieste di integrazione, nonché dei pareri e di tutti gli altri atti, avviene tramite il sistema regionale di cooperazione applicativa e la piattaforma rete regionale dei SUAP.
2. Tutte le comunicazioni tra i soggetti previsti dal comma 1 si conformano, con graduazione differenziata in relazione alla specificità dei singoli settori, alle disposizioni previste dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n.1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana), dalla l.r. 40/2009 e dalla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza), secondo modelli operativi appositamente definiti.
".
Art. 12
Cause di sospensione e cessazione dell'attività di utilizzazione di acqua termale. Inserimento dell'articolo 47 undecies nella l.r. 38/2004
1. Dopo l'articolo 47 decies della l.r. 38/2004 è inserito il seguente:
"
Art. 47 undecies - Cause di sospensione e cessazione dell'attività di utilizzazione di acqua termale
1. Ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 4, della l.r. 16/2000 , le attività di cui all'articolo 47 septies possono essere sospese nei seguenti casi con atto del dipartimento di prevenzione dell’azienda USL competente per territorio:
a) qualora sia rilevata la perdita dei requisiti minimi autorizzativi, di natura strutturale, tecnologica ed organizzativa, nonché minimi generali e specifici per cicli di cure termali, indicati nel regolamento di cui all’articolo 49;
b) qualora sia rilevato il mancato adeguamento ai requisiti di cui all’articolo 18, comma 2, della legge regionale 2 novembre 2016, n. 74 (Disposizioni in materia di acque termali, Modifiche alla l.r. 38/2004 );
c) qualora sia rilevata la presenza di inquinanti chimici rispetto alla composizione individuata nell'atto di riconoscimento di cui all'articolo 47 octies, comma 1, lettera d), e microbiologici nell'acqua termale alla captazione o presso l'erogazione dell'acqua ai punti cura dello stabilimento termale;
d) qualora sia rilevata presso lo stabilimento termale l’esistenza di carenze impiantistiche e strutturali di natura igienico sanitaria, di natura diversa rispetto a requisiti minimi di cui alla lettera a), che pregiudicano il corretto e sicuro esercizio delle attività;
e) qualora il titolare dell’autorizzazione esegua operazioni sull’acqua termale diverse da quelle consentite all’articolo 47 bis;
f) in caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni specificamente dettate dal regolamento di cui all’articolo 49;
g) qualora non siano ottemperate le disposizioni specifiche per le piscine termali di cui all’articolo 47 ter.
2. Qualora ricorra una delle fattispecie di cui al comma 1, il dipartimento di prevenzione dell’azienda USL competente invia al titolare dell’autorizzazione apposito atto, con il quale sospende l'attività e prescrive l’eliminazione dell’irregolarità, entro un congruo termine, commisurato alla complessità degli interventi da realizzare, decorso inutilmente il quale, provvede alla segnalazione al competente ufficio della Giunta regionale per la revoca dell’autorizzazione.
3. La revoca è pronunciata entro trenta giorni dalla segnalazione di cui al comma 2, previa contestazione dei motivi all’interessato, al quale viene fissato il termine di quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
4. Si procede comunque alla revoca dell’autorizzazione in caso di rinuncia, decadenza o revoca della concessione disciplinata dal titolo II, capo I.
”.
Art. 13
Accreditamento istituzionale. Inserimento dell'articolo 47 duodecies nella l.r. 38/2004
1. Dopo l'articolo 47 undecies della l.r. 38/2004 è inserito il seguente:
"
Art. 47 duodecies - Accreditamento istituzionale
1. Gli stabilimenti termali autorizzati che intendono erogare prestazioni termali per conto del servizio sanitario regionale devono ottenere l’accreditamento istituzionale di cui all'Sito esternoarticolo 8 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'Sito esternoart. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), da parte del competente ufficio della Giunta regionale.
2. L’accreditamento istituzionale degli stabilimenti termali avviene a seguito dell’accertamento del possesso di requisiti minimi generali e specifici per cicli di cure termali. Tali requisiti sono indicati
nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 49, in conformità a quanto previsto dagli accordi fra lo Stato e le regioni in materia.
3. L'accreditamento istituzionale è titolo necessario per l'instaurazione dei rapporti di cui all’Sito esternoarticolo 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 , da stipularsi, nell'ambito della programmazione regionale e locale, nel rispetto della disciplina vigente secondo i principi di imparzialità e trasparenza.
4. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’Sito esternoarticolo 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 .
5. L’accreditamento ha validità di cinque anni, decorrenti dalla data del rilascio e può essere rinnovato previa presentazione di istanza da parte del legale rappresentante della struttura al competente ufficio della Giunta regionale. Nelle more del provvedimento regionale di rinnovo, lo stabilimento termale continua ad operare in regime di proroga.
6. Eventuali nuovi accreditamenti aventi ad oggetto nuove attività avviate dallo stabilimento termale già accreditato non incidono sul termine temporale di validità dell’accreditamento rilasciato ai sensi del comma 5.
”.
Art. 14
Attribuzione dell'accreditamento istituzionale. Inserimento dell'articolo 47 terdecies nella l.r. 38/2004
1. Dopo l'articolo 47 duodecies della l.r. 38/2004 è inserito il seguente:
"
Art. 47 terdecies - Attribuzione dell'accreditamento istituzionale
1. La domanda di accreditamento istituzionale è inoltrata al competente ufficio della Giunta regionale da parte del legale rappresentante degli stabilimenti termali autorizzati.
2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata da apposita dichiarazione sostitutiva o attestazione del legale rappresentante dello stabilimento termale, attestante il possesso dei requisiti prescritti dal regolamento di cui all’articolo 49 che ne definisce inoltre le modalità e le procedure per il rilascio.
3. La domanda di attribuzione o modifica del livello tariffario differenziato è inoltrata al competente ufficio della Giunta regionale che attribuisce il medesimo con le modalità indicate dal regolamento di cui all’articolo 49.
”.
Art. 15
Funzioni di vigilanza e controllo. Inserimento dell'articolo 47 quaterdecies nella l.r. 38/2004
1. Dopo l'articolo 47 terdecies della l.r. 38/2004 è inserito il seguente:
"
Art. 47 quaterdecies - Funzioni di vigilanza e controllo
1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività degli stabilimenti termali di cui alla presente legge, sono svolte dal dipartimento di prevenzione dell’azienda USL territorialmente competente.
2. Gli stabilimenti termali accreditati sono altresì soggetti a periodiche verifiche a campione, da parte del dipartimento di prevenzione dell’azienda USL competente per territorio, finalizzate ad accertare la permanenza dei requisiti dichiarati ai fini dell’accreditamento.
3. Nei casi di non conformità rilevati nell’ambito dei controlli di cui al comma 2, il competente ufficio della Giunta regionale trasmette al legale rappresentante dello stabilimento apposita diffida a garantire l’adeguamento ai requisiti prescritti nel termine massimo di novanta giorni, decorso inutilmente il quale, il competente ufficio adotta i conseguenti provvedimenti che possono giungere fino alla revoca dell’accreditamento.
".
Art. 16
Sanzioni amministrative relative all'utilizzazione di acqua termale. Inserimento dell'articolo 47 quinquiesdecies nella l.r. 38/2004
1. Dopo l'articolo 47 quaterdecies della l.r. 38/2004 è inserito il seguente:
"
Art. 47 quinquiesdecies - Sanzioni amministrative relative all'utilizzazione di acqua termale
1. Chiunque intraprende le attività di cui all'articolo 47 septies, comma 1, lettere a) ed i), senza la relativa autorizzazione, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000,00 ad euro 50.000,00 ed alla contestuale sospensione dell’attività. Alla stessa sanzione è assoggettata altresì l’esecuzione di operazioni sull’acqua diverse da quelle consentite ai sensi dell’articolo 47 bis.
2. Chiunque intraprende le attività di cui all'articolo 47 septies, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), ed h), senza la relativa autorizzazione, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 ed alla contestuale sospensione dell'attività.
3. Chiunque non comunica la variazione del titolare, persona fisica o impresa, dello stabilimento termale, di cui all’articolo 47 septies, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 2.500,00.
4. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 47 ter è assoggettata alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00 ed alla contestuale sospensione dell’attività.
5. La mancanza delle procedure di autocontrollo di cui all’articolo 47 quinquies è assoggettata alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 2.500,00.
”.
Art. 17
Norme di attuazione. Modifiche all'articolo 49 della l.r. 38/2004
"
l bis) le modalità di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 47 septies.
".
"
l ter) i requisiti minimi autorizzativi di natura strutturale, tecnologica ed organizzativa.
".
"
l quater) i requisiti minimi generali e specifici per cicli di cure termali.
".
"
l quinquies) le modalità per il trattamento dell'acqua termale nell'ambito delle piscine termali.
".
"
l sexies) le modalità di programmazione, esecuzione e monitoraggio delle attività di controllo ufficiale presso gli stabilimenti termali, ivi comprese le modalità e frequenze per il prelievo dei campioni delle acque termali e per le verifiche di adeguatezza delle procedure di autocontrollo.
".
"
l septies) i requisiti, le modalità e le procedure per il rilascio dell'accreditamento istituzionale.
”.
l octies) le informazioni che gli stabilimenti termali sono tenuti obbligatoriamente a comunicare e ad aggiornare al competente ufficio della Giunta regionale, ai fini della trasmissione telematica dei dati di spesa sanitaria nell’ambito del sistema tessera sanitaria, in attuazione del Sito esternodecreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata) e dell’Sito esternoarticolo 1, comma 949, della legge 29 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016).
”.
Art. 18
Disposizioni transitorie e finali
1. Il regolamento di cui all’articolo 49, comma 1, della l.r. 38/2004 è adeguato alle disposizioni di cui all’articolo 17, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Gli stabilimenti termali in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano ai requisiti minimi di cui all'articolo 49, comma 1, lettere l ter) ed l quater), della l.r. 38/2004 nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle modifiche di cui al comma 1.
3. Gli stabilimenti termali di cui al comma 2, adottano le procedure di autocontrollo di cui all’articolo 47 quinquies nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Nelle more dell'adeguamento ai requisiti di cui al comma 2 e dell'adozione delle procedure di cui al comma 3, gli esercenti degli stabilimenti termali continuano a svolgere la loro attività e restano valide le convenzioni stipulate con le aziende USL per l’erogazione delle prestazioni termali.
5. Gli stabilimenti termali comunicano all’azienda USL competente per territorio l’avvenuto adeguamento ai requisiti minimi di cui all'articolo 49, comma 1, lettere l ter) ed l quater), della l.r. 38/2004 .
6. Successivamente alla comunicazione di cui al comma 5 e comunque al termine del periodo indicato al comma 2, i dipartimenti di prevenzione delle aziende USL verificano l’avvenuto adeguamento ai requisiti minimi.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.