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Legge regionale 2 novembre 2016, n. 74

Disposizioni in materia di acque termali. Modifiche alla l.r. 38/2004 .

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 9 novembre 2016

Art. 8
Attività soggette ad autorizzazione. Inserimento dell'articolo 47 septies nella l.r. 38/2004
1. Dopo l'articolo 47 sexies della l.r. 38/2004 è inserito il seguente:
"
Art. 47 septies - Attività soggette ad autorizzazione
1. Sono soggette ad autorizzazione regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l.r. 16/2000 , le seguenti attività:
a) apertura ed esercizio di stabilimento termale;
b) modifiche o aggiunte di impianti e strutture di erogazione delle cure dello stabilimento termale, anche relativamente alla maturazione dei fanghi termali;
c) modifiche o aggiunte di strutture riguardanti locali accessori (spogliatoi, bagni, depositi, sale attesa ecc.) dello stabilimento termale;
d) utilizzo di nuova captazione della stessa acqua termale già riconosciuta per erogazione di cure termali;
e) operazioni di miscelazione di captazioni diverse della stessa acqua termale;
f) utilizzo di nuova captazione di una diversa acqua termale riconosciuta per erogazione di cure termali;
g) produzione a scopo terapeutico di sali minerali;
h) utilizzo di acque termali per la preparazione di cosmetici;
i) imbottigliamento e vendita di acqua termale.
2. La variazione del titolare, persona fisica o impresa, dello stabilimento termale è comunicata, entro cinque giorni lavorativi dalla variazione intervenuta, all’ufficio competente della Giunta regionale che provvede alla modifica dell’autorizzazione.
3. La variazione del direttore sanitario, la modifica del regolamento interno e la variazione del periodo di apertura (stagionale o annuale) dello stabilimento sono soggette a comunicazione da presentare, entro cinque giorni lavorativi dalla variazione intervenuta, agli uffici competenti della Giunta regionale e all’azienda USL competente per territorio.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.