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Legge regionale 2 novembre 2016, n. 74

Disposizioni in materia di acque termali. Modifiche alla l.r. 38/2004 .

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 9 novembre 2016

Art. 14
Attribuzione dell'accreditamento istituzionale. Inserimento dell'articolo 47 terdecies nella l.r. 38/2004
1. Dopo l'articolo 47 duodecies della l.r. 38/2004 è inserito il seguente:
"
Art. 47 terdecies - Attribuzione dell'accreditamento istituzionale
1. La domanda di accreditamento istituzionale è inoltrata al competente ufficio della Giunta regionale da parte del legale rappresentante degli stabilimenti termali autorizzati.
2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata da apposita dichiarazione sostitutiva o attestazione del legale rappresentante dello stabilimento termale, attestante il possesso dei requisiti prescritti dal regolamento di cui all’articolo 49 che ne definisce inoltre le modalità e le procedure per il rilascio.
3. La domanda di attribuzione o modifica del livello tariffario differenziato è inoltrata al competente ufficio della Giunta regionale che attribuisce il medesimo con le modalità indicate dal regolamento di cui all’articolo 49.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.