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Legge regionale 2 novembre 2016, n. 74

Disposizioni in materia di acque termali. Modifiche alla l.r. 38/2004 .

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 9 novembre 2016

Art. 13
Accreditamento istituzionale. Inserimento dell'articolo 47 duodecies nella l.r. 38/2004
1. Dopo l'articolo 47 undecies della l.r. 38/2004 è inserito il seguente:
"
Art. 47 duodecies - Accreditamento istituzionale
1. Gli stabilimenti termali autorizzati che intendono erogare prestazioni termali per conto del servizio sanitario regionale devono ottenere l’accreditamento istituzionale di cui all'Sito esternoarticolo 8 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'Sito esternoart. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), da parte del competente ufficio della Giunta regionale.
2. L’accreditamento istituzionale degli stabilimenti termali avviene a seguito dell’accertamento del possesso di requisiti minimi generali e specifici per cicli di cure termali. Tali requisiti sono indicati
nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 49, in conformità a quanto previsto dagli accordi fra lo Stato e le regioni in materia.
3. L'accreditamento istituzionale è titolo necessario per l'instaurazione dei rapporti di cui all’Sito esternoarticolo 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 , da stipularsi, nell'ambito della programmazione regionale e locale, nel rispetto della disciplina vigente secondo i principi di imparzialità e trasparenza.
4. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’Sito esternoarticolo 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 .
5. L’accreditamento ha validità di cinque anni, decorrenti dalla data del rilascio e può essere rinnovato previa presentazione di istanza da parte del legale rappresentante della struttura al competente ufficio della Giunta regionale. Nelle more del provvedimento regionale di rinnovo, lo stabilimento termale continua ad operare in regime di proroga.
6. Eventuali nuovi accreditamenti aventi ad oggetto nuove attività avviate dallo stabilimento termale già accreditato non incidono sul termine temporale di validità dell’accreditamento rilasciato ai sensi del comma 5.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.