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Legge regionale 2 novembre 2016, n. 74

Disposizioni in materia di acque termali. Modifiche alla l.r. 38/2004 .

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 9 novembre 2016

Art. 1
Definizioni. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 38/2004
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), è aggiunta la seguente:
"
c bis) piscina termale: un complesso attrezzato per la balneazione costituito da uno o più bacini naturali, artificiali o ibridi, alimentato con acqua termale, che ha ottenuto il riconoscimento delle proprietà terapeutiche di cui all'articolo 6, lettera t), Sito esternodella legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), e all'Sito esternoarticolo 119, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione Sito esternodel Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), e che sia collocato all’interno di uno stabilimento termale così come definito dall’Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera d), della legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale);
".
"
c ter) balneoterapia in piscina termale: immersione in acqua termale contenuta in una piscina termale, effettuata con finalità terapeutiche o anche preventive e profilattiche di uno stato di malattia, ancorché in assenza di prescrizione medica.
".

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.