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Legge regionale 26 ottobre 2016, n. 72

Disposizioni per il potenziamento dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, del 26 ottobre 2016

Art. 9
Dotazione organica. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 23/2012
1. Al comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 23/2012 dopo le parole: “
Per l'esercizio della funzione di gestione
” sono inserite le seguenti: “
delle autorizzazioni e
”.
2. {Dopo il } comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 23/2012 { è inserito il seguente:} { }
{3 bis. Per lo svolgimento delle funzioni aggiuntive di cui all'articolo 3, commi 1 bis e 1 ter, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, la Giunta regionale è autorizzata, a decorrere dall'anno 2017, ad incrementare la dotazione organica e a procedere all'assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato fino al numero massimo di dieci unità. ”} .(1)

La Corte costituzionale con sentenza n. 1 del 12 gennaio 2018 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge della Regione Toscana 18 ottobre 2016, n. 72 (Disposizioni per il potenziamento dell'Autorità Portuale Regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012).


Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 1 del 12 gennaio 2018 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge della Regione Toscana 18 ottobre 2016, n. 72 (Disposizioni per il potenziamento dell'Autorità Portuale Regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.