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Legge regionale 26 ottobre 2016, n. 72

Disposizioni per il potenziamento dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, del 26 ottobre 2016

Art. 8
Finanziamento dell’Autorità. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 23/2012
1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 23/2012 sono aggiunte le seguenti: “
, stabilito annualmente con legge di bilancio
”.
c bis) dagli introiti derivanti dalla gestione diretta delle aree demaniali portuali e dall'uso di attrezzature ed impianti portuali pubblici;
c ter) dagli oneri istruttori.
”.
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 23/2012 è aggiunto il seguente:
1 bis. L’autorità può altresì stabilire tariffe per l’uso di attrezzature ed impianti portuali pubblici nell'ambito delle aree portuali.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 1 del 12 gennaio 2018 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge della Regione Toscana 18 ottobre 2016, n. 72 (Disposizioni per il potenziamento dell'Autorità Portuale Regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.