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Legge regionale 26 ottobre 2016, n. 72

Disposizioni per il potenziamento dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, del 26 ottobre 2016

Art. 5
Segretario generale dell’Autorità. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 23/2012
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 23/2012 è aggiunto il seguente:
5 bis. La valutazione del segretario generale dell'Autorità è effettuata dalla Giunta regionale, su proposta dell'organismo indipendente di valutazione. La valutazione negativa sul conseguimento degli obiettivi di cui al piano della qualità della prestazione organizzativa può comportare la risoluzione anticipata del contratto del segretario generale.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 1 del 12 gennaio 2018 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge della Regione Toscana 18 ottobre 2016, n. 72 (Disposizioni per il potenziamento dell'Autorità Portuale Regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.