Legge regionale 26 ottobre 2016, n. 72
Disposizioni per il potenziamento dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012 .
Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, del 26 ottobre 2016
Art. 4
Funzioni dei comitati portuali. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 23/2012
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 23/2012 è sostituita dalla seguente:
“
b) approva indirizzi e direttive in ordine alle concessioni demaniali e alle autorizzazioni, delibera, su proposta del segretario generale e previo esperimento di procedure di evidenza pubblica, il rilascio delle concessioni, definisce le tariffe per l’uso di attrezzature ed impianti portuali pubblici e per l'utilizzazione dei servizi prestati nell'ambito della gestione diretta delle aree demaniali, nel rispetto delle direttive regionali di cui all’articolo 13;
”.2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 23/2012 è aggiunta la seguente:
“
b bis) il piano industriale di cui all’articolo 3, comma 1 ter;
”.Note del Redattore:
La Corte costituzionale con sentenza n. 1 del 12 gennaio 2018 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge della Regione Toscana 18 ottobre 2016, n. 72 (Disposizioni per il potenziamento dell'Autorità Portuale Regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.