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Legge regionale 26 ottobre 2016, n. 72

Disposizioni per il potenziamento dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, del 26 ottobre 2016

Art. 12
Decorrenza dell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, della l.r. 23/2012 . Inserimento dell’articolo 21 bis nella l.r. 23/2012
1. Dopo l'articolo 21 della l.r. 23/2012 è inserito il seguente:
Art. 21 bis Decorrenza dell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 1, commi 3 e 4
1. L'Autorità portuale regionale esercita le funzioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, a decorrere dal 1° gennaio 2017.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 1 del 12 gennaio 2018 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge della Regione Toscana 18 ottobre 2016, n. 72 (Disposizioni per il potenziamento dell'Autorità Portuale Regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.