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Legge regionale 26 ottobre 2016, n. 72

Disposizioni per il potenziamento dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, del 26 ottobre 2016

Art. 11
Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 23/2012
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 23/2012 è inserito il seguente:
2 bis. Agli oneri di cui all'articolo 19, comma 3 bis, stimati in euro 500.000,00 per l'anno 2017 ed euro 500.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 03 "Trasporto per vie d'acqua", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2017 e 2018.
”.
2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 21 della l.r. 23/2012 è inserito il seguente:
2 ter. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 2 bis, al bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2017 e 2018 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo per competenza
:
Anno 2017
- in diminuzione, Missione di spesa 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 500.000,00
- in aumento, Missione di spesa 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per vie d'acqua”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 500.000,00
Anno 2018
- in diminuzione, Missione di spesa 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 500.000,00
- in aumento, Missione di spesa 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per vie d'acqua”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 500.000,00.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 1 del 12 gennaio 2018 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge della Regione Toscana 18 ottobre 2016, n. 72 (Disposizioni per il potenziamento dell'Autorità Portuale Regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.