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Legge regionale 26 ottobre 2016, n. 72

Disposizioni per il potenziamento dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, del 26 ottobre 2016

Art. 10
Piano della qualità della prestazione organizzativa. Inserimento dell’articolo 20 bis nella l.r. 23/2012 .
1. Dopo l’articolo 20 della l.r. 23/2012 è inserito il seguente:
Art. 20 bis Piano della qualità della prestazione organizzativa
1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa dell'Autorità:
a) definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori ed i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi;
b) esplicita gli obiettivi individuali del segretario generale dell'Autorità:
c) costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale dell’Autorità.
2. Il piano della qualità della prestazione organizzativa è predisposto dal segretario generale dell'Autorità in coerenza con il piano annuale delle attività di cui all'articolo 14, ed è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.
3. La Giunta regionale, nell'ambito di apposite linee guida ed in coerenza con quanto previsto dalla
legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1
(Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano della qualità della prestazione organizzativa.
4. Il segretario generale dell'Autorità, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi ed individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dalla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.
”.

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 1 del 12 gennaio 2018 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge della Regione Toscana 18 ottobre 2016, n. 72 (Disposizioni per il potenziamento dell'Autorità Portuale Regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.