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Legge regionale 26 ottobre 2016, n. 72

Disposizioni per il potenziamento dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, del 26 ottobre 2016

Art. 1
Oggetto della legge Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 23/2012
1. L’articolo 1 della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005 ), è sostituito dal seguente:
Art. 1 Oggetto della legge
1. La presente legge, nel rispetto della normativa statale di riferimento, istituisce l’Autorità portuale regionale, di seguito denominata Autorità, e ne disciplina le funzioni.
2. L’Autorità esercita le funzioni di cui alla presente legge nei porti di Viareggio, Giglio, Porto Santo Stefano e Marina di Campo.
3. L’Autorità esercita le funzioni amministrative riguardanti la navigazione sul canale Burlamacca di cui all'articolo 3, comma 1 bis.
4. Le funzioni esercitate dall’Autorità nel porto di Viareggio ricomprendono anche le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1 bis.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 1 del 12 gennaio 2018 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge della Regione Toscana 18 ottobre 2016, n. 72 (Disposizioni per il potenziamento dell'Autorità Portuale Regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.