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Legge regionale 6 ottobre 2016, n. 70

Disposizioni in materia di cooperazione finanziaria con gli enti locali, di unioni di comuni e piccoli comuni, e norme di attuazione della legislazione sul riordino delle funzioni. Modifiche alle leggi regionali 68/2011 , 22/2015 , 70/2015 , 9/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 12 ottobre 2016

INDICE

PREAMBOLO

chudere cartella CAPO I - Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)
Art. 1 - Cooperazione finanziaria. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 68/2011
Art. 2 - Sistema informativo sulla finanza delle autonomie locali. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 68/2011
Art. 3 - Adempimenti degli enti locali e della Regione. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 68/2011
Art. 4 - Obiettivo di finanza pubblica. Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 68/2011
Art. 5 - Patto di stabilità territoriale. Abrogazione degli articoli 11, 12 e 13 della l.r. 68/2011
Art. 6 - Partecipazione dei comuni all'accertamento di tributi regionali. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 68/2011
Art. 7 - Sistema integrato di contrasto all'evasione fiscale. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 68/2011
Art. 8 - Ricorso all'indebitamento. Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 68/2011
Art. 9 - Statuto dell’unione. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 68/2011
Art. 10 - Presidente dell’unione. Modifiche all’articolo 34 della l.r. 68/2011
Art. 11 - Funzioni delle unioni di comuni. Modifiche all’articolo 55 della l.r. 68/2011
Art. 12 - Fusioni di comuni. Modifiche all'articolo 64 della l.r. 68/2011
Art. 13 - Comuni in situazione di maggior disagio. Modifiche all'articolo 82 della l.r. 68/2011
Art. 14 - Contributi alle unioni di comuni. Modifiche all'articolo 90 della l.r. 68/2011
Art. 15 - Revoca di contributi. Modifiche all'articolo 91 della l.r. 68/2011
Art. 16 - Relazione al Consiglio Regionale sulle iniziative di cooperazione finanziaria. Modifiche all'articolo 107 della l.r. 68/2011
Art. 17 - Disposizioni finali e transitorie. Modifiche all'articolo 111 della l.r. 68/2011
chudere cartella CAPO II - Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014)
Art. 18 - Disciplina degli accordi. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 22/2015
Art. 19 - Gestione del salario accessorio. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 22/2015
Art. 20 - Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 22/2015
Art. 21 - Spese di funzionamento. Inserimento dell'articolo 12 bis nella l.r. 22/2015
Art. 22 - Trasferimento di risorse ai comuni capoluoghi e alle unioni di comuni. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 22/2015
chudere cartella CAPO III - Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011)
Art. 23 - Costo del personale. Modifiche agli allegati D e D bis della l.r. 70/2015
Art. 24 - Rettifiche di dati e di posizioni del personale trasferito. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 70/2015
chudere cartella CAPO IV - Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9 (Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011)
Art. 25 - Beni mobili. Modifiche all'allegato A della l.r. 9/2016
Art. 26 - Entrata in vigore
Allegato A - Sostituzione della tabella “Costo del personale – anno 2014”
Allegato B - Sostituzione della tabella “Costo del personale trasferito alla Regione dalle unioni di comuni – anno 2014”
Allegato C - Modifiche all'allegato A alla l.r. 9/2016

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.