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Legge regionale 6 ottobre 2016, n. 70

Disposizioni in materia di cooperazione finanziaria con gli enti locali, di unioni di comuni e piccoli comuni, e norme di attuazione della legislazione sul riordino delle funzioni. Modifiche alle leggi regionali 68/2011 , 22/2015 , 70/2015 , 9/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 12 ottobre 2016





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto il Sito esternotitolo V della Costituzione ;


Visti l’articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI, dello Statuto;


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);


Vista la legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011);


Vista la legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9 (Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 13 settembre 2016;


Considerato quanto segue:


1. Il processo di riordino e i mutamenti della legislazione statale richiedono la ridefinizione di norme, contenute nella l.r. 68/2011 , di adeguamento della legislazione regionale in materia di finanza locale, di modifica di disposizioni per consentire alle unioni di comuni di accedere, fin dal 2016, alle premialità con valorizzazione di compiti ritenuti rilevanti o complementari al buon esercizio delle funzioni regionali, e infine di modifica dei criteri di concessione dei contributi ai piccoli comuni, a fini di semplificazione e di allineamento ai criteri di identificazione delle funzioni che consentono l’accesso ai contributi da parte delle unioni;


2. Si dettano disposizioni di modifica della l.r. 22/2015 , per assicurare: la più celere definizione degli accordi sui beni e sui rapporti da trasferire in capo alla Regione, destinati al recepimento con legge regionale e la loro eventuale integrazione; la corretta misura del salario accessorio da erogare al personale trasferito in caso di mancato rispetto, da parte degli enti di provenienza, dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva; la continuità amministrativa della gestione dei beni e dei rapporti in corso, che restano in capo agli enti locali, fino alla definizione degli accordi medesimi; il corretto riparto delle competenze sulle opere in corso, mediante disposizione volta a chiarire quali di queste rientrano comunque nella competenza degli enti locali. Ulteriori disposizioni sono finalizzate a precisare che l’attribuzione delle risorse regionali trasferite ai comuni capoluoghi è subordinata alla continuità delle funzioni svolte dal personale trasferito e a chiarire la competenza sui procedimenti sanzionatori in corso;


3. Nel contesto delle modifiche alla l.r. 22/2015 , è necessario prevedere che, a decorrere dal 2016, l’ammontare complessivo delle spese di funzionamento della Regione sia commisurato al trasferimento del personale e delle autovetture, conseguente al riordino delle funzioni, tenendo conto, nell’ambito dei limiti fissati dalla normativa statale, anche degli incrementi connessi al personale trasferito e alle autovetture acquisite;


4. Si dettano disposizioni di modifica della l.r. 70/2015 finalizzate: ad aggiornare la tabella del costo del personale trasferito alla Regione, in modo da tenere conto dei trasferimenti per il personale cosiddetto “trasversale” e dello svolgimento delle attività regionali inerenti all’antincendio boschivo; a consentire di adeguare la spesa regionale rispetto alle rettifiche operate dalle province e della Città metropolitana di Firenze, stabilendo la decorrenza della corresponsione delle indennità previste dal contatto nazionale di lavoro; a consentire, per il caso particolare del Comune di Arezzo, il corretto svolgimento delle funzioni attribuite in materia di turismo;


5. In relazione ai beni trasferiti con la l.r. 9/2016 , si effettuano alcune limitate rettifiche, per consentire il trasferimento diretto alle unioni di comuni di taluni beni mobili registrati, per l’esercizio delle funzioni conferite, erroneamente imputati dagli enti locali alle funzioni trasferite alla Regione;


6. Attesa la necessità di provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi all’entrata in vigore della presente legge, è opportuno disporne l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


CAPO I
Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)
Art. 1
Cooperazione finanziaria. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 68/2011
1. L’articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), è sostituito dal seguente:
Art. 6 - Principi e ambito della cooperazione finanziaria
1. La Regione opera, nel quadro della legislazione statale, in vista dell’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse finanziarie proprie e degli enti locali del territorio e degli spazi relativi al mantenimento dei saldi di finanza pubblica, anche in rapporto all’indebitamento e agli investimenti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione e gli enti locali cooperano al fine di realizzare l’obiettivo complessivo di finanza pubblica a livello regionale, di massimizzare l’efficienza del controllo e della gestione complessiva del debito sul territorio e di provvedere, al contempo, all’efficacia allocativa delle risorse destinate agli investimenti, con particolare riferimento a quelli di interesse strategico regionale. la Regione e gli enti locali cooperano, inoltre, per la semplificazione e l’efficientamento delle procedure in materia tributaria e di contrasto all’evasione fiscale.
3. La cooperazione si svolge mediante accordi e intese, anche con le articolazioni territoriali delle associazioni rappresentative degli enti locali di cui all’articolo 4.
”.
Art. 2
Sistema informativo sulla finanza delle autonomie locali. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 68/2011
b) le informazioni finanziarie connesse al concorso, al contenimento dei saldi di finanza pubblica e al livello di indebitamento.
”.
Art. 3
Adempimenti degli enti locali e della Regione. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 68/2011
1. Le lettere b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 68/2011 sono sostituite dalle seguenti:
b) le informazioni finanziarie relative al concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica;
c) le informazioni finanziarie sul livello di indebitamento;
d) le informazioni necessarie per l’alimentazione e il mantenimento degli archivi regionali di cui all’articolo 8.
”.
2. Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le informazioni di cui al comma 1, lettera d), e sono stabiliti i termini e le modalità per la loro trasmissione.
”.
3. I commi 4 e 5 dell’articolo 9 della l.r. 68/2011 sono abrogati.
4. Il primo periodo del comma 7 dell’articolo 9 della l.r. 68/2011 è soppresso.
Art. 4
Obiettivo di finanza pubblica. Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 68/2011
1. L’articolo 10 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
Art. 10 - Mantenimento dell’obiettivo complessivo di finanza pubblica a livello regionale
1. La Regione, nell’ambito della cooperazione finanziaria di cui all’articolo 6, attua gli strumenti previsti e disciplinati dalla normativa nazionale relativa al mantenimento dell'obiettivo complessivo di finanza pubblica a livello regionale, al fine di garantire le priorità individuate dagli strumenti di programmazione generale della Regione stessa.
”.
Art. 5
Patto di stabilità territoriale. Abrogazione degli articoli 11, 12 e 13 della l.r. 68/2011
1. Gli articoli 11, 12 e 13 della l.r. 68/2011 sono abrogati.
Art. 6
Partecipazione dei comuni all'accertamento di tributi regionali. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 68/2011
3. Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 68/2011 le parole: “
Ai comuni, alle province e alla città metropolitana che partecipano
” sono sostituite dalle seguenti: “
Ai comuni che partecipano, tramite segnalazioni qualificate,
”.
Art. 7
Sistema integrato di contrasto all'evasione fiscale. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 68/2011
1. Il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
2. La Regione promuove e sostiene, anche finanziariamente, i progetti degli enti locali realizzati all’interno di zone territoriali omogenee rispetto alle dimensioni socio-economiche rilevanti in ordine all’attuazione delle finalità medesime, come individuate dagli strumenti di
programmazione generale della Regione e finalizzati a rafforzare la fiscalità locale ed il contrasto all'evasione. Ogni progetto è realizzato in modo da massimizzare gli effetti e le ricadute dello stesso all’interno di ognuna delle zone individuate ed è volto a definire ed attuare procedure, modelli e soluzioni comuni agli enti che ad esso partecipano.
”.
2. All’alinea del comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 68/2011 le parole: “
agli enti locali, singoli o associati, o alle loro associazioni rappresentative
” sono sostituite dalle seguenti: “
ai comuni, singoli o associati
”.
Art. 8
Ricorso all'indebitamento. Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 68/2011
1. L’articolo 16 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
Art. 16 - Ricorso all'indebitamento da parte della Regione e degli enti locali
1. La Regione, nell'ambito della cooperazione finanziaria di cui all'articolo 6, attua gli strumenti previsti e disciplinati dalla normativa nazionale relativa al ricorso all'indebitamento da parte di Regione ed enti locali, al fine di garantire le priorità individuate dagli strumenti di programmazione generale della Regione medesima.
”.
Art. 9
Statuto dell’unione. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 68/2011
4 bis) prevede l’eventuale rotazione alla carica di presidente dell’unione tra i sindaci dei comuni associati e, in tal caso, ne stabilisce i criteri;
”.
Art. 10
Presidente dell’unione. Modifiche all’articolo 34 della l.r. 68/2011
1. Il comma 2 dell’articolo 34 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
2. Il presidente dell’unione è eletto dalla giunta salvo che lo statuto preveda l’elezione da parte del consiglio, tra i sindaci dei comuni associati. Lo statuto può prevedere la rotazione tra i sindaci dei comuni associati alla carica di presidente.
”.
2. Nel primo periodo del comma 3 dell’articolo 34 della l.r. 68/2011 dopo le parole: “
e i criteri per la
” è inserita la seguente: “
eventuale
”. Al secondo periodo le parole: “
e dura fino al 31 dicembre dello stesso anno, e la rotazione avviene per ogni anno solare, con elezione riservata ai sindaci che non hanno già ricoperto l’incarico
” sono soppresse.
Art. 11
Funzioni delle unioni di comuni. Modifiche all’articolo 55 della l.r. 68/2011
1. Al comma 2 dell’articolo 55 della l.r. 68/2011 le parole: “
di due funzioni fondamentali
” sono sostituite dalle seguenti: “
di due funzioni tra quelle indicate dall’articolo 90, comma 1, lettera b)
”.
Art. 12
Fusioni di comuni. Modifiche all'articolo 64 della l.r. 68/2011
1. Al comma 1 quater dell'articolo 64 della l.r. 68/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) la parola: “
quattro
” è sostituita dalla seguente: “
tre
”;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) sono incrementati del 60 per cento se il comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione ha una popolazione superiore a 15.000 abitanti;
”.
Art. 13
Comuni in situazione di maggior disagio. Modifiche all'articolo 82 della l.r. 68/2011
1. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 82 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente: “
In aggiunta o in sostituzione di una o più funzioni fondamentali sono considerate una o
più funzioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4).
2. Al comma 2 dell’articolo 82 della l.r. 68/2011 le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
a) si individua la misura teorica del contributo attribuibile a ciascun comune, corrispondente al 2 per cento delle risorse disponibili;
b) si individuano i soli comuni ai quali potrebbe essere concesso il contributo in considerazione del
maggior disagio che risulta dalla graduatoria di cui all’articolo 80, comma 3, e della possibilità di attribuire a ciascuno di essi la misura teorica di cui alla lettera a); se l’ultimo comune da prendere in considerazione risulta insieme ad altri con identico valore del disagio, sono considerati anche i comuni con detto valore;
c) si prendono in considerazione nell’anno di riferimento solo i comuni, tra quelli della lettera b), che risultano avere i requisiti di cui al comma 1. Le risorse disponibili sono ripartite in modo tale che a ciascuno di essi sia concessa, nel limite massimo di 25.000,00 euro, una somma di identico valore;
”.
c bis) se, a seguito del riparto di cui alla lettera c), residuano risorse disponibili, queste sono assegnate agli altri comuni che risultano nella graduatoria, aventi i requisiti di cui al comma 1, nell'ordine ivi previsto e fino a concorrenza delle risorse residue, in modo tale che ad essi sia attribuito un contributo nella stessa misura dei comuni beneficiari ai sensi della medesima lettera c); se l’ultimo comune aggiuntivo da prendere in considerazione risulta, insieme ad altri, con identico valore del disagio, sono considerati anche i comuni con detto valore, e le risorse residue sono ripartite in misura identica tra tutti i comuni aggiuntivi, anche se la misura del contributo è inferiore a 25.000,00 euro.
”.
Art. 14
Contributi alle unioni di comuni. Modifiche all'articolo 90 della l.r. 68/2011
b) esercitino per tutti i comuni dell’unione almeno quattro funzioni fondamentali di cui all’articolo 14, comma 27, lettere b), d), e), g), h), i) e l bis),
Sito esternodel d.l. 78/2010
convertito dalla
Sito esternol. 122/2010
; in aggiunta o sostituzione di una o più delle suddette funzioni fondamentali è considerato anche l'esercizio associato di una o più di quelle unitariamente indicate ai numeri seguenti:
1) sportello unico delle attività produttive;
2) procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica;
3) piano strutturale intercomunale di cui all'
articolo 23 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65
(Norme per il governo del territorio); dette attività sono considerate solo se sono svolte in alternativa alla funzione di cui all’
Sito esternoarticolo 14, comma 27, lettera d), del d.l. 78/2010
convertito dalla
Sito esternol. 122/2010
, ovvero se, in presenza di esercizio associato di detta funzione, ne costituiscono l'unico o il prevalente svolgimento;
4) gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, concernente la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali; gestione dei beni demaniali e patrimoniali, concernente la tenuta e l'aggiornamento dell’inventario dei beni, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sedi di uffici pubblici e a pubblico servizio; gestione delle risorse umane, concernente il reclutamento e i concorsi e il trattamento giuridico ed economico del personale; dette attività sono considerate, fino alla puntuale individuazione da parte dello Stato delle attività rientranti nella funzione fondamentale dell'
Sito esternoarticolo 14, comma 27, lettera a), del d.l. 78/2010
, convertito dalla
Sito esternol. 122/2010
, solo se sono esercitate nel loro complesso come
svolgimento della funzione medesima.
”.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 90 è inserito il seguente:
2 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dall'anno 2017, l'esercizio associato dello sportello unico delle attività produttive può essere considerato tra le funzioni di cui al comma 1, lettera b), solo se risulta anche la sussistenza dei requisiti di interoperabilità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale; l'accertamento della sussistenza di detti requisiti avviene d'ufficio, sulla base di comunicazione della struttura regionale competente alla gestione di tale sistema di interoperabilità.
”.
3. Dopo il comma 15 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente:
15 bis. Fatte salve le unioni già costituite all'entrata in vigore del presente comma, non possono accedere ai contributi le unioni di comuni costituite in maggioranza da comuni receduti da altre unioni di comuni.
”.
Art. 15
Revoca di contributi. Modifiche all'articolo 91 della l.r. 68/2011
1. All’alinea del comma 9 dell'articolo 91 della l.r. 68/2011 , dopo le parole: “
del comma 6,
” sono inserite le seguenti: “
o sussistono le condizioni perché sia adottato il decreto di revoca,
”.
2. Al comma 9 bis dell'articolo 91 della l.r. 68/2011 , le parole: “
Il contributo è altresì revocato
” sono sostituite dalle seguenti: “
Salvo quanto previsto all’articolo 90, comma 3, i contributi sono altresì revocati
”.
Art. 16
Relazione al Consiglio Regionale sulle iniziative di cooperazione finanziaria. Modifiche all'articolo 107 della l.r. 68/2011
1. Al comma 1 dell'articolo 107 della l.r. 68/2011 le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
a) dello stato di attuazione degli accordi e delle intese di cui all'articolo 6, comma 3;
b) dello stato di attuazione dei sistemi informativi di cui agli articoli 7 e 8;
c) dello stato di attuazione del sistema integrato per il contrasto all'evasione di cui agli articoli 14 e 15.
”.
Art. 17
Disposizioni finali e transitorie. Modifiche all'articolo 111 della l.r. 68/2011
1. Al comma 7 quater dell'articolo 111 della l.r. 68/2011 le parole: “
nell'anno 2016 il numero di funzioni fondamentali è fissato in almeno tre
” è sostituito dalle seguenti: “
nell’anno 2016 il numero di funzioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), è fissato in almeno tre
”.
2. Dopo il comma 7 sexies dell'articolo 111 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente:
7 septies. I procedimenti di cui all’articolo 91, comma 5, avviati nell'anno 2016, cessano se, alla data della verifica, lo statuto dell'unione di comuni prevedeva l'esercizio anche di funzioni tra quelle indicate dal medesimo articolo 90, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), e il numero di funzioni esercitate era di almeno due. Le altre risultanze del procedimento avviato sono comunque assunte dalla struttura regionale competente al fine dell'accertamento dei presupposti per l'accesso ai contributi successivi.
”.
CAPO II
Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014)
Art. 18
Disciplina degli accordi. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 22/2015
1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), le parole: “
degli articoli 7 e 10, del personale, dei beni e dei rapporti
” sono sostituite dalle seguenti: “
dell'articolo 7, del personale
”.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:
2 bis. La deliberazione della Giunta regionale con la quale sono formalizzati gli accordi di cui all'articolo 10, commi 13, 16 e 16 bis, è adottata a seguito di: intesa tecnica tra il direttore generale della Giunta regionale e il segretario o direttore generale dell’ente locale; espressione dell’assenso politico della Giunta regionale e dell’ente locale interessato sull’intesa tecnica, manifestato con scambio di note o in sede di Osservatorio regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 807; atto formale di recepimento adottato dal presidente della provincia o dal sindaco della città metropolitana. Gli accordi medesimi possono essere integrati in ogni tempo
con deliberazione della Giunta regionale, che formalizza l'accordo intervenuto a livello tecnico tra il direttore generale della Giunta regionale e il segretario o il direttore generale dell'ente locale e previa conforme comunicazione dell'assenso del presidente della provincia o del sindaco della città metropolitana; in tal caso, la deliberazione della Giunta regionale che formalizza l'accordo integrativo, limitatamente alla successione nella proprietà dei beni mobili e ai rapporti che non comportano maggiori spese rispetto a quelle previste nel bilancio regionale, dispone sulla data a decorrere dalla quale l'accordo è efficace; se l'accordo integrativo comporta ulteriori spese rispetto a quelle previste nel bilancio regionale, la Giunta regionale approva la proposta di legge di recepimento a norma dell’articolo 10, comma 16.
”.
Art. 19
Gestione del salario accessorio. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 22/2015
1. Alla fine del comma 7 dell’articolo 9 della l.r. 22/2015 è aggiunto il seguente periodo: “
La Regione eroga tali risorse compatibilmente con le esigenze di contenimento della spesa per la contrattazione integrativa comunicate dalle amministrazioni di provenienza del personale trasferito, conseguenti al mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all’utilizzo dei relativi fondi emerse anche nell’ambito delle verifiche ispettive di cui all’
Sito esternoarticolo 60, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(Testo unico sul pubblico impiego). In tali casi la Regione, anche successivamente al termine di cui al comma 5, primo periodo, procede all’erogazione parziale delle somme di cui al comma 6 attenendosi a quanto comunicato dall’amministrazione interessata in merito a tempi, importi e modalità di riassorbimento della quota ascrivibile al personale trasferito.
”.
Art. 20
Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 22/2015
1. Dopo il primo periodo del comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente: “
Rientrano in detti opere e interventi anche quelli per i quali è stata adottata dall'ente locale la determinazione a contrarre, nonché quelli per i quali l'ente locale ha escusso la polizza fideiussoria o altra garanzia finanziaria.
”.
2. Al comma 8 dell'articolo 10 della l.r. 22/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: “
restano fermi
” dell’alinea sono sostituite dalle seguenti: “
è stabilito
”;
b) dopo la lettera c) è aggiunta le seguente:
c bis) il subentro della Regione anche nella gestione delle risorse eventualmente già impegnate sul proprio bilancio, e non liquidate in favore dell'ente locale, mediante reintroito delle stesse; le somme reintroitate costituiscono la copertura finanziaria per le opere trasferite alla competenza regionale. La disposizione di cui alla presente lettera e quelle delle precedenti lettere a), b), c) si applicano anche ai casi previsti dall'articolo 11 bis, comma 3, lettera a).
”.
3. Dopo il comma 17 dell'articolo 10 della l.r. 22/2015 è aggiunto il seguente:
17 bis. Le disposizioni del presente articolo si intendono nel senso che, fatte salve le deroghe stabilite dall’articolo 11 bis, fino al subentro della Regione nei rapporti in corso, secondo
quanto previsto dagli accordi e dagli altri atti di cui ai commi da 13 a 16 ter, ovvero dagli accordi integrativi di cui all’articolo 6, comma 2 bis, le province e la città metropolitana restano titolari dei rapporti medesimi, quantunque riconducibili a funzioni oggetto di trasferimento.
”.
Art. 21
Spese di funzionamento. Inserimento dell'articolo 12 bis nella l.r. 22/2015
1. Dopo l'articolo 12 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:
Art. 12 bis - Spese di funzionamento della Regione a seguito del riordino
1. L'ammontare complessivo della spesa di funzionamento della Regione, fissato annualmente con la deliberazione di cui all’
articolo 1, comma 1, della l.r. 65/2010
, e all’articolo 16 della l.r.. 86/2014, e nel rispetto della normativa in essi richiamata, è determinato, a decorrere dal 2016, tenuto conto altresì dell'incremento di unità di personale e di autovetture conseguente al trasferimento alla Regione delle funzioni di cui al presente capo.
2. Ai fini di cui al comma 1, la percentuale di riduzione delle spese di funzionamento è calcolata:
a) per la formazione del personale e per le missioni, sulla spesa sostenuta dalla Regione per tali voci nel 2009, incrementata in misura proporzionale alle unità di personale trasferite dalle province, dalla città metropolitana e dalle unioni di comuni a seguito del riordino;
b) per le autovetture, sulla spesa sostenuta dalla Regione per tale voce nel 2011 incrementata in misura proporzionale al numero di autovetture acquisite dalle province, dalla Città metropolitana e dalle unioni di comuni a seguito del riordino.
”.
Art. 22
Trasferimento di risorse ai comuni capoluoghi e alle unioni di comuni. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 22/2015
1. Alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 13 della l.r. 22/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: “
sono attribuite
” sono inserite le seguenti: “
, a decorrere dall'anno 2016
”;
b) le parole: “
i requisiti di cui al comma 1
” sono sostituite dalle seguenti: “
i requisiti e le condizioni di cui ai commi 1 e 3
”.
2. Alla fine della lettera d) del comma 7 dell'articolo 13 della l.r. 22/2015 sono aggiunte le seguenti parole: “
le risorse regionali sono attribuite a condizione che il personale trasferito continui a svolgere in via prevalente le funzioni oggetto di riordino;
”.
3. Alla fine del comma 10 dell'articolo 13 della l.r. 22/2015 è aggiunto il seguente periodo: “
In conformità a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, per le funzioni trasferite alla Regione, restano a ogni effetto di competenza della provincia i procedimenti sanzionatori derivanti dall'accertamento di violazioni avvenute prima della data di trasferimento della funzione.
”.
CAPO III
Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011)
Art. 23
Costo del personale. Modifiche agli allegati D e D bis della l.r. 70/2015
1. La tabella “Costo del personale – anno 2014” dell'allegato D della legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011), è sostituita dalla tabella di cui all'allegato A della presente legge. La tabella tiene altresì conto delle funzioni di cui all’articolo 71, comma 5 bis, della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), da svolgere con il personale trasferito, nonché delle rettifiche degli enti locali di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, limitatamente alle rettifiche intervenute entro la data di entrata in vigore della presente legge.
2. La tabella di cui all’allegato D bis della l.r. 70/2015 è sostituita dalla tabella di cui all'allegato B della presente legge. L’allegato tiene conto delle funzioni di cui all’articolo 71, comma 5 bis, della l.r. 39/2000 , da svolgere con il personale trasferito.
Art. 24
Rettifiche di dati e di posizioni del personale trasferito. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 70/2015
1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 70/2015 è aggiunto il seguente periodo: “
Gli allegati D e D bis sono altresì modificati con successiva legge, al fine di renderli conformi alle rettifiche, richieste dagli enti locali interessati, di errori materiali sui dati trasmessi relativi al costo del personale.
”.
2. Dopo il comma 9 quater dell'articolo 19 della l.r. 70/2015 è aggiunto il seguente:
9 quinquies. Qualora gli enti locali, successivamente alla data del trasferimento, abbiano rettificato, per errore materiale o per nuova valutazione dell'amministrazione, la posizione degli interessati, indicando la spettanza dei compensi di cui all'articolo 9, comma 5, lettere b) e c), della
l.r. 22/2015
, dette indennità sono riconosciute dalla Regione, agli interessati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) a decorrere dalla data del trasferimento, nel caso in cui è dichiarato l'errore materiale per il personale trasferito alla Regione ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2;
b) a decorrere dal mese successivo alla data in cui l'ente locale, a seguito di nuova valutazione, ha dato l'assenso al trasferimento anche della posizione per la quale è prevista l'indennità, per il personale trasferito alla Regione ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 1 bis,
”.
3. Dopo il comma 9 quinquies dell'articolo 19 della l.r. 70/2015 è aggiunto il seguente:
9 sexies. In relazione alle indennità del personale trasferito ai sensi dei commi 1 e 1 bis, le disposizioni del comma 1, primo periodo, si interpretano in conformità a quanto disposto dal comma 1 bis, quinto periodo, sull'assenso dell'ente di provenienza al trasferimento delle posizioni ivi previste.
”.
4. Dopo il comma 9 sexies dell'articolo 19 della l.r. 70/2015 è aggiunto il seguente:
9 septies. Al fine di far fronte alla situazione eccezionale del Comune di Arezzo, al quale non risulta trasferito, per le funzioni del turismo di cui all'articolo 4, comma 1, personale avente sede di lavoro nel comune medesimo, la Regione provvede ad attribuire, a decorrere dall'anno 2017, nell'ambito delle risorse di cui all'
articolo 13, comma 7, lettera d), della l.r. 22/2015
, risorse aggiuntive per un’unità di personale delle categorie del comparto regioni enti locali destinata allo svolgimento di dette funzioni. A tal fine, il comune, entro il 1° dicembre 2016, trasmette alla Regione il nominativo dell’unità di personale destinata, anche a seguito di procedura di mobilità, allo svolgimento delle funzioni e il relativo costo, riferito al 31 dicembre 2015, sulla base del modello di rilevazione utilizzato per il personale di cui all'
articolo 13, comma 6, della l.r. 22/2015
. Qualora detta unità di personale risulta provenire dalla provincia o dalla Regione, essa è considerata a ogni effetto come personale trasferito a seguito del riordino di cui alla
l.r. 22/2015
e alla presente legge, e ad essa si applicano i principi di cui all'articolo 10 del decreto ministeriale 14 settembre 2015.
”.
CAPO IV
Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9 (Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011)
Art. 25
Beni mobili. Modifiche all'allegato A della l.r. 9/2016
1. All'allegato A della legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9 (Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011), sono apportate le modifiche di cui all'allegato C della presente legge.
2. In relazione alle modifiche di cui al comma 1, l'allegato C – Tabella 2 della presente legge indica i beni che devono essere trasferiti dalla Regione alle unioni di comuni e che, rientrando nei beni connessi a funzioni oggetto di riordino, rientrano tra quelli esenti da oneri fiscali ai sensi dell'Sito esternoarticolo 1, comma 96, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
Art. 26
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.