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Legge regionale 6 ottobre 2016, n. 70

Disposizioni in materia di cooperazione finanziaria con gli enti locali, di unioni di comuni e piccoli comuni, e norme di attuazione della legislazione sul riordino delle funzioni. Modifiche alle leggi regionali 68/2011 , 22/2015 , 70/2015 , 9/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 12 ottobre 2016

CAPO IV
Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9 (Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011)
Art. 25
Beni mobili. Modifiche all'allegato A della l.r. 9/2016
1. All'allegato A della legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9 (Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011), sono apportate le modifiche di cui all'allegato C della presente legge.
2. In relazione alle modifiche di cui al comma 1, l'allegato C – Tabella 2 della presente legge indica i beni che devono essere trasferiti dalla Regione alle unioni di comuni e che, rientrando nei beni connessi a funzioni oggetto di riordino, rientrano tra quelli esenti da oneri fiscali ai sensi dell'Sito esternoarticolo 1, comma 96, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
Art. 26
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.