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Legge regionale 6 ottobre 2016, n. 70

Disposizioni in materia di cooperazione finanziaria con gli enti locali, di unioni di comuni e piccoli comuni, e norme di attuazione della legislazione sul riordino delle funzioni. Modifiche alle leggi regionali 68/2011 , 22/2015 , 70/2015 , 9/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 12 ottobre 2016

CAPO III
Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011)
Art. 23
Costo del personale. Modifiche agli allegati D e D bis della l.r. 70/2015
1. La tabella “Costo del personale – anno 2014” dell'allegato D della legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011), è sostituita dalla tabella di cui all'allegato A della presente legge. La tabella tiene altresì conto delle funzioni di cui all’articolo 71, comma 5 bis, della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), da svolgere con il personale trasferito, nonché delle rettifiche degli enti locali di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, limitatamente alle rettifiche intervenute entro la data di entrata in vigore della presente legge.
2. La tabella di cui all’allegato D bis della l.r. 70/2015 è sostituita dalla tabella di cui all'allegato B della presente legge. L’allegato tiene conto delle funzioni di cui all’articolo 71, comma 5 bis, della l.r. 39/2000 , da svolgere con il personale trasferito.
Art. 24
Rettifiche di dati e di posizioni del personale trasferito. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 70/2015
1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 70/2015 è aggiunto il seguente periodo: “
Gli allegati D e D bis sono altresì modificati con successiva legge, al fine di renderli conformi alle rettifiche, richieste dagli enti locali interessati, di errori materiali sui dati trasmessi relativi al costo del personale.
”.
2. Dopo il comma 9 quater dell'articolo 19 della l.r. 70/2015 è aggiunto il seguente:
9 quinquies. Qualora gli enti locali, successivamente alla data del trasferimento, abbiano rettificato, per errore materiale o per nuova valutazione dell'amministrazione, la posizione degli interessati, indicando la spettanza dei compensi di cui all'articolo 9, comma 5, lettere b) e c), della
l.r. 22/2015
, dette indennità sono riconosciute dalla Regione, agli interessati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) a decorrere dalla data del trasferimento, nel caso in cui è dichiarato l'errore materiale per il personale trasferito alla Regione ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2;
b) a decorrere dal mese successivo alla data in cui l'ente locale, a seguito di nuova valutazione, ha dato l'assenso al trasferimento anche della posizione per la quale è prevista l'indennità, per il personale trasferito alla Regione ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 1 bis,
”.
3. Dopo il comma 9 quinquies dell'articolo 19 della l.r. 70/2015 è aggiunto il seguente:
9 sexies. In relazione alle indennità del personale trasferito ai sensi dei commi 1 e 1 bis, le disposizioni del comma 1, primo periodo, si interpretano in conformità a quanto disposto dal comma 1 bis, quinto periodo, sull'assenso dell'ente di provenienza al trasferimento delle posizioni ivi previste.
”.
4. Dopo il comma 9 sexies dell'articolo 19 della l.r. 70/2015 è aggiunto il seguente:
9 septies. Al fine di far fronte alla situazione eccezionale del Comune di Arezzo, al quale non risulta trasferito, per le funzioni del turismo di cui all'articolo 4, comma 1, personale avente sede di lavoro nel comune medesimo, la Regione provvede ad attribuire, a decorrere dall'anno 2017, nell'ambito delle risorse di cui all'
articolo 13, comma 7, lettera d), della l.r. 22/2015
, risorse aggiuntive per un’unità di personale delle categorie del comparto regioni enti locali destinata allo svolgimento di dette funzioni. A tal fine, il comune, entro il 1° dicembre 2016, trasmette alla Regione il nominativo dell’unità di personale destinata, anche a seguito di procedura di mobilità, allo svolgimento delle funzioni e il relativo costo, riferito al 31 dicembre 2015, sulla base del modello di rilevazione utilizzato per il personale di cui all'
articolo 13, comma 6, della l.r. 22/2015
. Qualora detta unità di personale risulta provenire dalla provincia o dalla Regione, essa è considerata a ogni effetto come personale trasferito a seguito del riordino di cui alla
l.r. 22/2015
e alla presente legge, e ad essa si applicano i principi di cui all'articolo 10 del decreto ministeriale 14 settembre 2015.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.