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Legge regionale 6 ottobre 2016, n. 70

Disposizioni in materia di cooperazione finanziaria con gli enti locali, di unioni di comuni e piccoli comuni, e norme di attuazione della legislazione sul riordino delle funzioni. Modifiche alle leggi regionali 68/2011 , 22/2015 , 70/2015 , 9/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 12 ottobre 2016

CAPO II
Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014)
Art. 18
Disciplina degli accordi. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 22/2015
1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), le parole: “
degli articoli 7 e 10, del personale, dei beni e dei rapporti
” sono sostituite dalle seguenti: “
dell'articolo 7, del personale
”.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:
2 bis. La deliberazione della Giunta regionale con la quale sono formalizzati gli accordi di cui all'articolo 10, commi 13, 16 e 16 bis, è adottata a seguito di: intesa tecnica tra il direttore generale della Giunta regionale e il segretario o direttore generale dell’ente locale; espressione dell’assenso politico della Giunta regionale e dell’ente locale interessato sull’intesa tecnica, manifestato con scambio di note o in sede di Osservatorio regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 807; atto formale di recepimento adottato dal presidente della provincia o dal sindaco della città metropolitana. Gli accordi medesimi possono essere integrati in ogni tempo
con deliberazione della Giunta regionale, che formalizza l'accordo intervenuto a livello tecnico tra il direttore generale della Giunta regionale e il segretario o il direttore generale dell'ente locale e previa conforme comunicazione dell'assenso del presidente della provincia o del sindaco della città metropolitana; in tal caso, la deliberazione della Giunta regionale che formalizza l'accordo integrativo, limitatamente alla successione nella proprietà dei beni mobili e ai rapporti che non comportano maggiori spese rispetto a quelle previste nel bilancio regionale, dispone sulla data a decorrere dalla quale l'accordo è efficace; se l'accordo integrativo comporta ulteriori spese rispetto a quelle previste nel bilancio regionale, la Giunta regionale approva la proposta di legge di recepimento a norma dell’articolo 10, comma 16.
”.
Art. 19
Gestione del salario accessorio. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 22/2015
1. Alla fine del comma 7 dell’articolo 9 della l.r. 22/2015 è aggiunto il seguente periodo: “
La Regione eroga tali risorse compatibilmente con le esigenze di contenimento della spesa per la contrattazione integrativa comunicate dalle amministrazioni di provenienza del personale trasferito, conseguenti al mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all’utilizzo dei relativi fondi emerse anche nell’ambito delle verifiche ispettive di cui all’
Sito esternoarticolo 60, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(Testo unico sul pubblico impiego). In tali casi la Regione, anche successivamente al termine di cui al comma 5, primo periodo, procede all’erogazione parziale delle somme di cui al comma 6 attenendosi a quanto comunicato dall’amministrazione interessata in merito a tempi, importi e modalità di riassorbimento della quota ascrivibile al personale trasferito.
”.
Art. 20
Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 22/2015
1. Dopo il primo periodo del comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente: “
Rientrano in detti opere e interventi anche quelli per i quali è stata adottata dall'ente locale la determinazione a contrarre, nonché quelli per i quali l'ente locale ha escusso la polizza fideiussoria o altra garanzia finanziaria.
”.
2. Al comma 8 dell'articolo 10 della l.r. 22/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: “
restano fermi
” dell’alinea sono sostituite dalle seguenti: “
è stabilito
”;
b) dopo la lettera c) è aggiunta le seguente:
c bis) il subentro della Regione anche nella gestione delle risorse eventualmente già impegnate sul proprio bilancio, e non liquidate in favore dell'ente locale, mediante reintroito delle stesse; le somme reintroitate costituiscono la copertura finanziaria per le opere trasferite alla competenza regionale. La disposizione di cui alla presente lettera e quelle delle precedenti lettere a), b), c) si applicano anche ai casi previsti dall'articolo 11 bis, comma 3, lettera a).
”.
3. Dopo il comma 17 dell'articolo 10 della l.r. 22/2015 è aggiunto il seguente:
17 bis. Le disposizioni del presente articolo si intendono nel senso che, fatte salve le deroghe stabilite dall’articolo 11 bis, fino al subentro della Regione nei rapporti in corso, secondo
quanto previsto dagli accordi e dagli altri atti di cui ai commi da 13 a 16 ter, ovvero dagli accordi integrativi di cui all’articolo 6, comma 2 bis, le province e la città metropolitana restano titolari dei rapporti medesimi, quantunque riconducibili a funzioni oggetto di trasferimento.
”.
Art. 21
Spese di funzionamento. Inserimento dell'articolo 12 bis nella l.r. 22/2015
1. Dopo l'articolo 12 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:
Art. 12 bis - Spese di funzionamento della Regione a seguito del riordino
1. L'ammontare complessivo della spesa di funzionamento della Regione, fissato annualmente con la deliberazione di cui all’
articolo 1, comma 1, della l.r. 65/2010
, e all’articolo 16 della l.r.. 86/2014, e nel rispetto della normativa in essi richiamata, è determinato, a decorrere dal 2016, tenuto conto altresì dell'incremento di unità di personale e di autovetture conseguente al trasferimento alla Regione delle funzioni di cui al presente capo.
2. Ai fini di cui al comma 1, la percentuale di riduzione delle spese di funzionamento è calcolata:
a) per la formazione del personale e per le missioni, sulla spesa sostenuta dalla Regione per tali voci nel 2009, incrementata in misura proporzionale alle unità di personale trasferite dalle province, dalla città metropolitana e dalle unioni di comuni a seguito del riordino;
b) per le autovetture, sulla spesa sostenuta dalla Regione per tale voce nel 2011 incrementata in misura proporzionale al numero di autovetture acquisite dalle province, dalla Città metropolitana e dalle unioni di comuni a seguito del riordino.
”.
Art. 22
Trasferimento di risorse ai comuni capoluoghi e alle unioni di comuni. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 22/2015
1. Alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 13 della l.r. 22/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: “
sono attribuite
” sono inserite le seguenti: “
, a decorrere dall'anno 2016
”;
b) le parole: “
i requisiti di cui al comma 1
” sono sostituite dalle seguenti: “
i requisiti e le condizioni di cui ai commi 1 e 3
”.
2. Alla fine della lettera d) del comma 7 dell'articolo 13 della l.r. 22/2015 sono aggiunte le seguenti parole: “
le risorse regionali sono attribuite a condizione che il personale trasferito continui a svolgere in via prevalente le funzioni oggetto di riordino;
”.
3. Alla fine del comma 10 dell'articolo 13 della l.r. 22/2015 è aggiunto il seguente periodo: “
In conformità a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, per le funzioni trasferite alla Regione, restano a ogni effetto di competenza della provincia i procedimenti sanzionatori derivanti dall'accertamento di violazioni avvenute prima della data di trasferimento della funzione.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.