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Legge regionale 6 ottobre 2016, n. 70

Disposizioni in materia di cooperazione finanziaria con gli enti locali, di unioni di comuni e piccoli comuni, e norme di attuazione della legislazione sul riordino delle funzioni. Modifiche alle leggi regionali 68/2011 , 22/2015 , 70/2015 , 9/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 12 ottobre 2016

CAPO I
Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)
Art. 1
Cooperazione finanziaria. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 68/2011
1. L’articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), è sostituito dal seguente:
Art. 6 - Principi e ambito della cooperazione finanziaria
1. La Regione opera, nel quadro della legislazione statale, in vista dell’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse finanziarie proprie e degli enti locali del territorio e degli spazi relativi al mantenimento dei saldi di finanza pubblica, anche in rapporto all’indebitamento e agli investimenti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione e gli enti locali cooperano al fine di realizzare l’obiettivo complessivo di finanza pubblica a livello regionale, di massimizzare l’efficienza del controllo e della gestione complessiva del debito sul territorio e di provvedere, al contempo, all’efficacia allocativa delle risorse destinate agli investimenti, con particolare riferimento a quelli di interesse strategico regionale. la Regione e gli enti locali cooperano, inoltre, per la semplificazione e l’efficientamento delle procedure in materia tributaria e di contrasto all’evasione fiscale.
3. La cooperazione si svolge mediante accordi e intese, anche con le articolazioni territoriali delle associazioni rappresentative degli enti locali di cui all’articolo 4.
”.
Art. 2
Sistema informativo sulla finanza delle autonomie locali. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 68/2011
b) le informazioni finanziarie connesse al concorso, al contenimento dei saldi di finanza pubblica e al livello di indebitamento.
”.
Art. 3
Adempimenti degli enti locali e della Regione. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 68/2011
1. Le lettere b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 68/2011 sono sostituite dalle seguenti:
b) le informazioni finanziarie relative al concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica;
c) le informazioni finanziarie sul livello di indebitamento;
d) le informazioni necessarie per l’alimentazione e il mantenimento degli archivi regionali di cui all’articolo 8.
”.
2. Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le informazioni di cui al comma 1, lettera d), e sono stabiliti i termini e le modalità per la loro trasmissione.
”.
3. I commi 4 e 5 dell’articolo 9 della l.r. 68/2011 sono abrogati.
4. Il primo periodo del comma 7 dell’articolo 9 della l.r. 68/2011 è soppresso.
Art. 4
Obiettivo di finanza pubblica. Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 68/2011
1. L’articolo 10 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
Art. 10 - Mantenimento dell’obiettivo complessivo di finanza pubblica a livello regionale
1. La Regione, nell’ambito della cooperazione finanziaria di cui all’articolo 6, attua gli strumenti previsti e disciplinati dalla normativa nazionale relativa al mantenimento dell'obiettivo complessivo di finanza pubblica a livello regionale, al fine di garantire le priorità individuate dagli strumenti di programmazione generale della Regione stessa.
”.
Art. 5
Patto di stabilità territoriale. Abrogazione degli articoli 11, 12 e 13 della l.r. 68/2011
1. Gli articoli 11, 12 e 13 della l.r. 68/2011 sono abrogati.
Art. 6
Partecipazione dei comuni all'accertamento di tributi regionali. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 68/2011
3. Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 68/2011 le parole: “
Ai comuni, alle province e alla città metropolitana che partecipano
” sono sostituite dalle seguenti: “
Ai comuni che partecipano, tramite segnalazioni qualificate,
”.
Art. 7
Sistema integrato di contrasto all'evasione fiscale. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 68/2011
1. Il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
2. La Regione promuove e sostiene, anche finanziariamente, i progetti degli enti locali realizzati all’interno di zone territoriali omogenee rispetto alle dimensioni socio-economiche rilevanti in ordine all’attuazione delle finalità medesime, come individuate dagli strumenti di
programmazione generale della Regione e finalizzati a rafforzare la fiscalità locale ed il contrasto all'evasione. Ogni progetto è realizzato in modo da massimizzare gli effetti e le ricadute dello stesso all’interno di ognuna delle zone individuate ed è volto a definire ed attuare procedure, modelli e soluzioni comuni agli enti che ad esso partecipano.
”.
2. All’alinea del comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 68/2011 le parole: “
agli enti locali, singoli o associati, o alle loro associazioni rappresentative
” sono sostituite dalle seguenti: “
ai comuni, singoli o associati
”.
Art. 8
Ricorso all'indebitamento. Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 68/2011
1. L’articolo 16 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
Art. 16 - Ricorso all'indebitamento da parte della Regione e degli enti locali
1. La Regione, nell'ambito della cooperazione finanziaria di cui all'articolo 6, attua gli strumenti previsti e disciplinati dalla normativa nazionale relativa al ricorso all'indebitamento da parte di Regione ed enti locali, al fine di garantire le priorità individuate dagli strumenti di programmazione generale della Regione medesima.
”.
Art. 9
Statuto dell’unione. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 68/2011
4 bis) prevede l’eventuale rotazione alla carica di presidente dell’unione tra i sindaci dei comuni associati e, in tal caso, ne stabilisce i criteri;
”.
Art. 10
Presidente dell’unione. Modifiche all’articolo 34 della l.r. 68/2011
1. Il comma 2 dell’articolo 34 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
2. Il presidente dell’unione è eletto dalla giunta salvo che lo statuto preveda l’elezione da parte del consiglio, tra i sindaci dei comuni associati. Lo statuto può prevedere la rotazione tra i sindaci dei comuni associati alla carica di presidente.
”.
2. Nel primo periodo del comma 3 dell’articolo 34 della l.r. 68/2011 dopo le parole: “
e i criteri per la
” è inserita la seguente: “
eventuale
”. Al secondo periodo le parole: “
e dura fino al 31 dicembre dello stesso anno, e la rotazione avviene per ogni anno solare, con elezione riservata ai sindaci che non hanno già ricoperto l’incarico
” sono soppresse.
Art. 11
Funzioni delle unioni di comuni. Modifiche all’articolo 55 della l.r. 68/2011
1. Al comma 2 dell’articolo 55 della l.r. 68/2011 le parole: “
di due funzioni fondamentali
” sono sostituite dalle seguenti: “
di due funzioni tra quelle indicate dall’articolo 90, comma 1, lettera b)
”.
Art. 12
Fusioni di comuni. Modifiche all'articolo 64 della l.r. 68/2011
1. Al comma 1 quater dell'articolo 64 della l.r. 68/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) la parola: “
quattro
” è sostituita dalla seguente: “
tre
”;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) sono incrementati del 60 per cento se il comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione ha una popolazione superiore a 15.000 abitanti;
”.
Art. 13
Comuni in situazione di maggior disagio. Modifiche all'articolo 82 della l.r. 68/2011
1. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 82 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente: “
In aggiunta o in sostituzione di una o più funzioni fondamentali sono considerate una o
più funzioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4).
2. Al comma 2 dell’articolo 82 della l.r. 68/2011 le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
a) si individua la misura teorica del contributo attribuibile a ciascun comune, corrispondente al 2 per cento delle risorse disponibili;
b) si individuano i soli comuni ai quali potrebbe essere concesso il contributo in considerazione del
maggior disagio che risulta dalla graduatoria di cui all’articolo 80, comma 3, e della possibilità di attribuire a ciascuno di essi la misura teorica di cui alla lettera a); se l’ultimo comune da prendere in considerazione risulta insieme ad altri con identico valore del disagio, sono considerati anche i comuni con detto valore;
c) si prendono in considerazione nell’anno di riferimento solo i comuni, tra quelli della lettera b), che risultano avere i requisiti di cui al comma 1. Le risorse disponibili sono ripartite in modo tale che a ciascuno di essi sia concessa, nel limite massimo di 25.000,00 euro, una somma di identico valore;
”.
c bis) se, a seguito del riparto di cui alla lettera c), residuano risorse disponibili, queste sono assegnate agli altri comuni che risultano nella graduatoria, aventi i requisiti di cui al comma 1, nell'ordine ivi previsto e fino a concorrenza delle risorse residue, in modo tale che ad essi sia attribuito un contributo nella stessa misura dei comuni beneficiari ai sensi della medesima lettera c); se l’ultimo comune aggiuntivo da prendere in considerazione risulta, insieme ad altri, con identico valore del disagio, sono considerati anche i comuni con detto valore, e le risorse residue sono ripartite in misura identica tra tutti i comuni aggiuntivi, anche se la misura del contributo è inferiore a 25.000,00 euro.
”.
Art. 14
Contributi alle unioni di comuni. Modifiche all'articolo 90 della l.r. 68/2011
b) esercitino per tutti i comuni dell’unione almeno quattro funzioni fondamentali di cui all’articolo 14, comma 27, lettere b), d), e), g), h), i) e l bis),
Sito esternodel d.l. 78/2010
convertito dalla
Sito esternol. 122/2010
; in aggiunta o sostituzione di una o più delle suddette funzioni fondamentali è considerato anche l'esercizio associato di una o più di quelle unitariamente indicate ai numeri seguenti:
1) sportello unico delle attività produttive;
2) procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica;
3) piano strutturale intercomunale di cui all'
articolo 23 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65
(Norme per il governo del territorio); dette attività sono considerate solo se sono svolte in alternativa alla funzione di cui all’
Sito esternoarticolo 14, comma 27, lettera d), del d.l. 78/2010
convertito dalla
Sito esternol. 122/2010
, ovvero se, in presenza di esercizio associato di detta funzione, ne costituiscono l'unico o il prevalente svolgimento;
4) gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, concernente la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali; gestione dei beni demaniali e patrimoniali, concernente la tenuta e l'aggiornamento dell’inventario dei beni, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sedi di uffici pubblici e a pubblico servizio; gestione delle risorse umane, concernente il reclutamento e i concorsi e il trattamento giuridico ed economico del personale; dette attività sono considerate, fino alla puntuale individuazione da parte dello Stato delle attività rientranti nella funzione fondamentale dell'
Sito esternoarticolo 14, comma 27, lettera a), del d.l. 78/2010
, convertito dalla
Sito esternol. 122/2010
, solo se sono esercitate nel loro complesso come
svolgimento della funzione medesima.
”.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 90 è inserito il seguente:
2 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dall'anno 2017, l'esercizio associato dello sportello unico delle attività produttive può essere considerato tra le funzioni di cui al comma 1, lettera b), solo se risulta anche la sussistenza dei requisiti di interoperabilità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale; l'accertamento della sussistenza di detti requisiti avviene d'ufficio, sulla base di comunicazione della struttura regionale competente alla gestione di tale sistema di interoperabilità.
”.
3. Dopo il comma 15 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente:
15 bis. Fatte salve le unioni già costituite all'entrata in vigore del presente comma, non possono accedere ai contributi le unioni di comuni costituite in maggioranza da comuni receduti da altre unioni di comuni.
”.
Art. 15
Revoca di contributi. Modifiche all'articolo 91 della l.r. 68/2011
1. All’alinea del comma 9 dell'articolo 91 della l.r. 68/2011 , dopo le parole: “
del comma 6,
” sono inserite le seguenti: “
o sussistono le condizioni perché sia adottato il decreto di revoca,
”.
2. Al comma 9 bis dell'articolo 91 della l.r. 68/2011 , le parole: “
Il contributo è altresì revocato
” sono sostituite dalle seguenti: “
Salvo quanto previsto all’articolo 90, comma 3, i contributi sono altresì revocati
”.
Art. 16
Relazione al Consiglio Regionale sulle iniziative di cooperazione finanziaria. Modifiche all'articolo 107 della l.r. 68/2011
1. Al comma 1 dell'articolo 107 della l.r. 68/2011 le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
a) dello stato di attuazione degli accordi e delle intese di cui all'articolo 6, comma 3;
b) dello stato di attuazione dei sistemi informativi di cui agli articoli 7 e 8;
c) dello stato di attuazione del sistema integrato per il contrasto all'evasione di cui agli articoli 14 e 15.
”.
Art. 17
Disposizioni finali e transitorie. Modifiche all'articolo 111 della l.r. 68/2011
1. Al comma 7 quater dell'articolo 111 della l.r. 68/2011 le parole: “
nell'anno 2016 il numero di funzioni fondamentali è fissato in almeno tre
” è sostituito dalle seguenti: “
nell’anno 2016 il numero di funzioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), è fissato in almeno tre
”.
2. Dopo il comma 7 sexies dell'articolo 111 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente:
7 septies. I procedimenti di cui all’articolo 91, comma 5, avviati nell'anno 2016, cessano se, alla data della verifica, lo statuto dell'unione di comuni prevedeva l'esercizio anche di funzioni tra quelle indicate dal medesimo articolo 90, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), e il numero di funzioni esercitate era di almeno due. Le altre risultanze del procedimento avviato sono comunque assunte dalla struttura regionale competente al fine dell'accertamento dei presupposti per l'accesso ai contributi successivi.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.