Art. 1
Obblighi degli utenti dei servizi di trasporto pubblico e sanzioni. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 42/1998
1. Il comma 6 dell’articolo 25 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale), è sostituito dal seguente:
“
6. Gli illeciti amministrativi commessi dagli utenti dei servizi di trasporto, ivi compresi quelli concernenti l'alterazione dei titoli di viaggio e l'uso di titoli di viaggio contraffatti o alterati, sono accertati e contestati ai sensi della
legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative), dal personale delle aziende di trasporto o da soggetti a ciò espressamente incaricati dalle aziende medesime, muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall'azienda. I nominativi dei dipendenti o dei soggetti incaricati del controllo sono comunicati all'ente competente.
”.Note del Redattore: