Art. 16
Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 20 della l.r. 70/2015
1. Il comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011) è sostituito dal seguente:
“
6. Per l'attuazione di quanto previsto dall'
articolo 8, comma 6 bis, della l.r. 22/2015 , è autorizzata per l'anno 2016 la spesa massima di euro 7.100.000,00, cui si fa fronte per euro 5.680.000,00 con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti” e per euro 1.420.000,00 con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 06 “Ufficio tecnico”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016/2018, annualità 2016”
.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.