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Legge regionale 4 ottobre 2016, n. 68

Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016. Modifiche alle leggi regionali 42/1998 , 32/2002 , 21/2010 , 66/2011 , 77/2012 , 77/2013 , 86/2014 , 70/2015 , 81/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 5 ottobre 2016

Art. 16
Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 20 della l.r. 70/2015
1. Il comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011) è sostituito dal seguente:
6. Per l'attuazione di quanto previsto dall'
articolo 8, comma 6 bis, della l.r. 22/2015
, è autorizzata per l'anno 2016 la spesa massima di euro 7.100.000,00, cui si fa fronte per euro 5.680.000,00 con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti” e per euro 1.420.000,00 con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 06 “Ufficio tecnico”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016/2018, annualità 2016”
.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 3 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.