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Legge regionale 4 ottobre 2016, n. 68

Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016. Modifiche alle leggi regionali 42/1998 , 32/2002 , 21/2010 , 66/2011 , 77/2012 , 77/2013 , 86/2014 , 70/2015 , 81/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 5 ottobre 2016

Art. 1
Obblighi degli utenti dei servizi di trasporto pubblico e sanzioni. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 42/1998
1. Il comma 6 dell’articolo 25 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale), è sostituito dal seguente:
6. Gli illeciti amministrativi commessi dagli utenti dei servizi di trasporto, ivi compresi quelli concernenti l'alterazione dei titoli di viaggio e l'uso di titoli di viaggio contraffatti o alterati, sono accertati e contestati ai sensi della
legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81
(Disposizioni in materia di sanzioni amministrative), dal personale delle aziende di trasporto o da soggetti a ciò espressamente incaricati dalle aziende medesime, muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall'azienda. I nominativi dei dipendenti o dei soggetti incaricati del controllo sono comunicati all'ente competente.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 3 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.