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Legge regionale 4 ottobre 2016, n. 67

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) relative alla seconda variazione al bilancio 2016.

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 5 ottobre 2016

Art. 9
Concorso finanziario per interventi di edilizia residenziale pubblica. Inserimento dell'articolo 26 novies nella l.r. 82/2015
1. Dopo l'articolo 26 octies della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:
Art. 26 novies Concorso finanziario per interventi di edilizia residenziale pubblica
1. La Regione Toscana concorre finanziariamente alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica (ERP), già individuati con deliberazioni della Giunta regionale o da individuare sulla base di accordi di programma, da parte dei soggetti gestori del patrimonio ERP, mediante il concorso al pagamento degli oneri derivanti da uno o più mutui da contrarre da Casa SpA a titolo di mandataria dei gestori ERP della Toscana, previa stipula di convenzione tra questi e Casa SpA medesima, con la Banca Europea per gli investimenti (BEI), per un capitale mutuabile massimo di euro 100.000.000,00, erogabile nel corso di trentasei mensilità, salvo proroghe.
2. Al fine del concorso sul pagamento degli oneri di cui al comma 1, da accordare previa stipula di apposito accordo di programma, la Regione Toscana prevede l’erogazione a favore di Casa SpA, soggetto capofila individuato dai soggetti gestori del patrimonio ERP, di un contributo massimo pari a euro 547.470,41 nell’anno 2017 e di euro 2.230.866,57 nell’anno 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti di cui alla missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, programma 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2017 e 2018.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi, fino all’importo massimo annuo di euro 3.998.077,92 nell’anno 2019 e di euro 5.851.545,41 fino all’annualità 2036, importo massimo di euro 5.304.075,00 nel 2037, di euro 3.620.678,84 nel 2038 e di euro 1.853.467,50 nel 2039, si provvede con legge di bilancio.
4. Ai sensi dell’articolo 14, commi 5 e 6,
della l.r. 1/2015
la copertura degli oneri per le annualità successive al 2018 è assicurata dalle risorse incassate dalla Regione per gli interventi di edilizia residenziale pubblica e confluite nell’avanzo di amministrazione vincolato, che sarà applicato, volta volta, alle annualità interessate.
5. Nell’accordo di programma di cui al comma 2 sono definite, tra l’altro, le modalità di assegnazione, erogazione e rendicontazione delle risorse, e in particolare l’eventuale rideterminazione del contributo regionale in relazione al valore delle rate da corrispondere sulle linee di debito determinate dalle erogazioni sul mutuo contratto con la BEI.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.