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Legge regionale 4 ottobre 2016, n. 67

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) relative alla seconda variazione al bilancio 2016.

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 5 ottobre 2016

Art. 8
Informatizzazione degli atti processuali. Inserimento dell'articolo 26 octies nella l.r. 82/2015
1. Dopo l'articolo 26 septies della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:
Art. 26 octies Informatizzazione degli atti processuali
1. La Giunta regionale è autorizzata, nell'ambito dei rapporti di collaborazione con l'autorità giudiziaria, a stanziare la somma complessiva di euro 350.000,00 per gli anni 2016 e 2017, per il supporto a un'attività di digitalizzazione degli atti processuali volta ad assicurarne l'accessibilità e la fruibilità da parte della Regione Toscana, al fine di acquisire una compiuta conoscenza e studio degli accadimenti del territorio in vista delle iniziative di propria competenza.
2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di una convenzione con la Corte d'Appello di Firenze. La convenzione disciplina le modalità e termini di erogazione e rendicontazione del contributo, e le procedure di realizzazione dell'attività di cui al comma 1.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 30.000,00 per l’anno 2016 e di euro 320.000,00
per l’anno 2017, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 1 “Spese
correnti” del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016 e 2017.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.